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Ordinanza — n. 5032/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee's claim for automatic salary reclassification, ruling legislative text requires collective bargaining.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5032/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Raffaele Lofano's appeal against a lower court ruling that granted him a higher salary classification. Lofano argued the law automatically entitled him to this status, while the Ministry contended the legislation merely authorized collective bargaining to define positions. The court agreed with the Ministry, holding that the statutory language explicitly remitted the definition of the employee's position to subsequent collective agreements rather than establishing an immediate individual right.

Regesto Legislator

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Art. 1, d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004; Art. 2, lgs. n. 165/2001: The legislative provision remitting the definition of positions for former directive career employees to collective agreements does not establish an immediate subjective right to reclassification, requiring subsequent negotiation between social partners.

Parole chiave

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public employment classification collective bargaining autonomy subjective right recognition salary reclassification legislative interpretation contratti collettivi di lavoro contratto di lavoro in cascata quadro comune di riferimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004
380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art.
Art. 2, lgs. n. 165/2001
art. 380 bis cod. proc. civ
maggiormente rappresentative, senza prevedere precise cadenze temporali; che è inammissibile la memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3615/2018
Cass. n. 3615/2018 e Cass.
Cass. n. 6699/2018
3615/2018 e Cass. n. 6699/2018), secondo cui al personale della ex VIII qualifica funzion a le, comparto Ministeri, non può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nella superiore categoria C3 per effetto dell’art.
Cass. n. 4428/2022
fra le tante Cass. n. 4428/2022 e Cass.
Cass. n. 23921/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7177-2018 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro LOFANO RAFFAELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO IUDICE -resistente con procura - avverso la sentenza n. 1910/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2017 R.G.N. 2010/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 29 agosto 2017, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da Raffaele Lofano Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.7177/2018 Cron. Rep. Ud.25/01/2024 CC nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente di ruolo del predetto Ministero in qualità di funzionario già appartenente alla ex carriera direttiva in servizio alla data del 31.12.1990, ex qualifica funzionale VIII poi C2, all’inquadramentonella posizione economica C3 , ai sensi del d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004, che, nell’abrogare l’art. 3, comma 78, l. n. 350/2003, aveva rimesso alle parti collettive la definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive in servizio al 31.12.1990; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto la natura precettiva della disposizione di cui al d.l. n. 356/2003 e la competenza meramente attuativa della contrattazione collettiva in materia, desumendola dalla circostanza che la norma legale aveva esattamente definito il contenuto delle prerogative definitorie delle parti sociali, ovvero l’inquadramento del personale nella posizione economica C3 a far data dall’entrata in vigore del d.l. n. 356/2003, così da configurare un diritto soggettivo in capo al dipendente; che, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto fondata la pretesa all’inquadramento rivendicato ed ha condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive; quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure avanzata in primo grado, la Corte territoriale ha rilevato che si era formato giudicato interno sulla statuizione di rigetto pronunziata in prime cure e non impugnata con ricorso incidentale in sede di gravame dal Lofano; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero della Giustizia, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Lofano si è limitato a depositare procura e non ha notificato tempestivo controricorso; - che il Lofano ha poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004 e 2, lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendo leggersi l’invocata disposizione nel senso che risulta integralmente rimessa all’autonomia collettiva la definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive in servizio al 31.12.1990, senza porre alcuna condizione o indirizzo in termini di an, quando, quantum e quomodo; - che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento, alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr.

Cass. n. 3615/2018 e Cass. n. 6699/2018), secondo cui al personale della ex VIII qualifica funzion a le, comparto Ministeri, non può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nella superiore categoria C3 per effetto dell’art. 1, d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004 poiché il predetto articolo, avuto riguardo al suo inequivoco dato letterale, non stabilisce che, nella presenza di determinati requisiti, debba senz'altro essere riconosciuto il diritto in questione, ma rimanda la definizione della posizione del personale interessato a successivi accordi, da definirsi tra l'ARAN e le 00.SS. maggiormente rappresentative, senza prevedere precise cadenze temporali; che è inammissibile la memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. da Raffaele Lofano giacché nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità delcontroricorso e, a maggior ragione, la mancata notifica dello stesso impedisce il compimento di attività processuali, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita( cfr. fra le tante Cass. n. 4428/2022 e Cass. n. 23921/2020); che si è formato giudicato interno sul rigetto della domanda di risarcimento del danno, giudicato già rilevato dalla sentenza della Corte d’appello, non impugnata con ricorso incidentale; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata impugnata e, non necessitando di ulteriori accertamenti, decisa nel merito, con il rigetto integrale della domanda di cui al ricorso introduttivo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito e condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta integralmente l’originaria domanda. Compensafra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e condanna Raffaele Lofano al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compen