Cassation appeal dismissed as improcedible due to missing pages in the appealed judgment copy. The court ruled the appeal inadmissible because the missing pages contained essential reasoning. The applicant must pay the unified contribution fee to proceed. The appeal was declared inadmissible because the missing pages in the appealed judgment contained essential reasoning. The applicant must pay the unified contribution fee to proceed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the copy of the appealed judgment submitted by the applicant was missing two pages containing crucial reasoning. The applicant argued that the lower court incorrectly dismissed their claim for unemployment benefits, but the court found the missing pages were vital for understanding the decision's rationale. Consequently, the appeal was rejected without a merits judgment, and the applicant was ordered to pay the unified contribution fee to potentially refile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 369, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the copy of the appealed judgment submitted to the court is missing pages containing elements relevant to establishing whether the grounds for review are founded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1706-2021 proposto da: BELLONE ANTONINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CANNIZZARO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto Improcedibilità. Copia incompleta della sentenza impugnata R.G.N. 1706/2021 Cron.
Rep. Ud. 25/10/2023 CC Avvocati PAOLO AQUILONE, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 250/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 238/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dall’odierno ricorrente volta a trattenere le somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione quale lavoratore agricolo; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con un motivo; ha resistito, con controricorso, l’INPS; la parte privata ha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970, in relazione all’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.; in base allecensure, la Corte di appello avrebbedisatteso la domanda dell’odierno ricorrente che, cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, agiva per il riconoscimento di prestazioni previdenziali connesse al rapporto di lavoro agricolo senza, tuttavia, chiedere, sia pure in via incidentale, di accertare il diritto alla reiscrizione negli elenchi, presupposto costitutivo delle pretese medesime .
Si assume l’erroneità della decisione e, in definitiva, l’inesatta ricostruzione della domanda; va, tuttavia, rilevato che la sentenza impugnat a è stat a depositatain copia priva delle pagin e n n . 4 e 5 ; la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui viola il disposto dell'art. 369, comma 2, cod.proc.civ., rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga elementi rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno, dovendo l'ipotesi essere equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato(ex plurimis, Cass. 14347 del 2020;
Cass. 14426 del 2018; Cass. nr. 1012 del 2015; Cass. 1240 del 2007); nella fattispecie, va constatato che le pagine mancanti della copia della decisione impugnata depositata dal ricorrente- a quanto è dato intendere dal tenore delle frasi contenute nella pagina precedente (pag. 3 della sentenza impugnata) e nell’ultima (pag. 6 della sentenza impugnata) - dovrebbero illustra re proprio il nucleo motivazionale centrale, di assoluta rilevanza per la comprensione e la decisione della causa; consegueda ciò l’improcedibilità del ricorso; non deve provvedersi in ordine alle spesedel giudizio di legittimità, ricorrendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.(v.
Cass. nr. 37973 del 2022); sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso