Italian Court corrects a clerical error in court costs by replacing €15,000 with €5,000 based on case value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order regarding judicial costs. The Cooperative argued the original €15,000 award was a typographical mistake for €5,000, as the case value fell within a specific fee bracket. The court agreed, noting the lack of justification for exceeding the statutory maximum and ordered the correction of the amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288 c.p.c.; Art. 289 c.p.c.: A clerical error (svista) in the quantum of costs awarded by a judgment, where the correct amount falls within the applicable statutory scale and the original award lacks motivation for exceeding it, must be corrected to the proper figure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12241-2023 proposto da: COOPERATIVA MACELLATORI RIUNITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DAMIANO CHIESA 41, presso lo studio dell'avvocato GIULIA GEBBIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLA BENEDETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrenti - per la correzione dell'ordinanza n. 8016/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 29385/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.12241/2023 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC RILEVATO CHE La Cooperativa Macellatori Riuniti propone ricorso, illustrato da memoria, per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n.8016/23 che ha liquidato le spese giudiziali in €15.000, per errore materiale, essendo applicabile lo scaglioneda €52.001a €260.000, con un valore massimo di compensi pari a €11.483, e non essendovi stata motivazione circa la necessità di un superamento del valore massimo. Ritiene che la Corte, per svista, abbia pronunciato una condanna di €15.000 anziché di €5.000.
L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’Inps secondo cui si farebbe in realtà valere un errore di fatto revocatorio. Da un lato, questa Corte ha affermato, in caso simile al presente, che l’errata applicazione di una tariffa forense, può essere corretta solo ai sensi dell’art.288 c.p.c. (Cass.4675/78); dall’altro lato, il ricorso non fa valere un errore sulla percezione di un fatto, bensì un errore che cade sulla manifestazione di volontà espressa nel comando giudiziale (Cass.
S.U. 12210/22), avendo questa Corte statuito, per svista, la somma di €15.000 in luogo di €5000. Nel merito il ricorso è fondato. Dal tenore del ricorso per cassazione originario, emerge che il valore della controversia era pari all’importo degli avvisi di addebito contestati, ovvero €75.291,00+€12.049,00. Si rientra perciò nello scaglione indicato dalla ricorrente. L’ordinanza n.8016/13 non ha inteso superare il massimo dello scaglione, non avendo motivato in tal senso. L’ordinanza è invece incorsa in una svista (errore di battitura), laddove ha parlato di €15.000 anziché di €5.000, importo corrispondente a meno del valore medio dello scaglione, essendo del resto il valore della causa inferiore al valore intermedio dello scaglione compreso tra €52.001 ed €260.000.
L’ordinanza va perciò corretta nel secondo rigo di dispositivo sostituendo la dicitura “€15.000” con la dicitura “€5.0