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Ordinanza — n. 4934/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax credit due to failure to prove required employment conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4934/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the factual prerequisites for the tax credit benefit. Although the INPS contested the right, the court ruled that such a defensive stance does not constitute a formal non-contestation of the underlying facts. Consequently, the burden of proof remained on the appellant, who could not demonstrate the necessary employment conditions.

Regesto Legislator

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Art. 115, 345-414, 416, 436 c.p.c.; 2697 c.c.: The burden of proof regarding contributory tax credits rests on the applicant, and a counterparty's refusal to contest does not equate to an admission of the required factual prerequisites.

Parole chiave

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contributory tax credits burden of proof fiscalization of social charges non-contestation principle agricultural employment classification minimum wage compliance social security autonomy arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 414 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 436 c.p.c.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018
Sez. L, Sentenza n. 8014 del 08/08/1990
Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L, Sentenza n. 8014 del 08/08/1990, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34408-2018 proposto da: PETRILLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARCO D'AREZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA CERA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE Oggetto R.G.N.34408/2018 Cron.

Rep. Ud.29/11/2023 CC ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2612/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 681/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 23.11.17 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza 6.5.15 del tribunale di Foggia, che aveva rigettato il ricorso del contribuente in epigrafe volto all’accertamento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per i contributi dovuti per l’anno 2007.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l’inquadramento erroneo (ed inferiore) di alcuni lavoratori aveva comportato il mancato rispetto dei minimi contributivi. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione agli articoli 115 -345-414- 416 - 436 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la non contestazione del diritto agli sgravi in primo grado.Occorre premettere che questa Corte (Sez.

L -, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018, Rv. 646802 -01) ha in linea generale affermato che, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Nel caso, la corte territoriale ha rilevato che il ricorrente (che vi era onerato)non ha provato i presupposti fattuali per la fruizione del beneficio in questione (consistenti nella corresponsione di paghe contrattuali conformi rispetto alle previsioni collettive e congrue rispetto alla corrispondenti mansioni svolte dalle maestranze).

Anzi, come risulta dalla sentenza impugnata,il beneficio in discorso è stato negato - già in primo grado- sul rilievo che i lavoratori dipendenti dall’impresa agricola erano stati inquadrati in un’area inferiore, con conseguente inosservanza dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo provinciale. In tale contesto, ai fini previdenziali (in ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo) assume rilievo la concreta attività svolta dalle maestranze, al di là del formale inquadramento operato dal datore, unitamente alle previsioni contrattuali collettive corrispondenti alla detta attività.

Nessun rilievo può avere invece la limitazione della contestazione dell’INPS al diritto dell’impresa alla fiscalizzazione, sia per le ragioni esposte dalla corte territoriale e non resistite in alcun modo in questa sede dalla parte ricorrente, sia perché un tale atteggiamento di per sé solo non equivale in alcun modo ad inequivoca ammissione dello specifico fatto costitutivo del diritto alla fiscalizzazione, rimasto come detto indimostrato. In tale contesto, il motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto non si parametra alla sentenza che già ha rilevato, rispondendo sulla questione, che il principio di non contestazione non può riguardare aspetti che attengono a qualificazioni normative, riguardando soltanto i fatti.

Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L, Sentenza n. 8014 del 08/08/1990, Rv. 468685 - 01) che, in tema di sgravi contributivi a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, colui che richiede la concessione dello sgravio contributivo aggiuntivo ha l'onere di provare il fatto costitutivo (del diritto) rappresentato dall'incremento della mano d'opera; né il richiedente è dispensato da tale onere per effetto di un atteggiamento difensivo di controparte che neghi in radice la sussistenza del presupposto generale del diritto (nel caso costituito dalla qualità d'imprenditore industriale in capo al richiedente stesso), poiché un tale atteggiamento di per sésolo non equivale in alcun modo ad inequivoca ammissione o non contestazione dello specifico fatto costitutivo sopra indicato.Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma