Italian court dismisses appeal against social security contributions, ruling national collective agreement prevails over local ones for minimum contribution base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the cooperative's appeal against a Palermo appellate court decision rejecting its opposition to social security contribution notices. The lower court correctly applied the national collective agreement as the basis for the minimum contribution rate, rejecting the cooperative's argument that a local agreement should prevail. The court affirmed that when individual contracts do not exceed the national minimum, the national collective agreement governs the contribution calculation base.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 d.l. 338/1989; Art. 113 c.p.c.: The minimum contribution base for social security is determined by the national collective agreement when individual contracts do not exceed it, ensuring uniformity across sectors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29613-2018 proposto da: VELARDI ANTONINO in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della COOPERATIVA I 15 DELL'85 a R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ZANGRILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOACCHINO SANFILIPPO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti Oggetto R.G.N.29613/2018 Cron.
Rep. Ud.29/11/2023 CC I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrenti - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA NOVARA, rappresentata e difesa dall'avvocato LICIA TAVORMINA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 339/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: La corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11.10.18, in riforma di sentenza 28.1.16 del tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso della cooperativa in epigrafe in opposizione a cartella in atti per contributi dovuti alla gestione agricola per anni 2004 -2005-2007. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si ricollegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo e contratto territoriale. Avverso tale sentenza ricorrere la cooperativa per un motivo; resistono con controricorso Riscossione Sicilia e INPS.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 comma 1 decreto legge n. 338 dell’89 convertito in legge n. 389 dell’89, nonché 113 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il rispetto del contratto collettivo nazionale nella specie. Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata produzione dei contratti collettivi di che si discute e della trascrizione delle parti rilevanti, il motivo di ricorso è infondato.
Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 - 01) e Sez. L - , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 - 01), invero, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale Uneba piuttosto che all'accordo locale stipulato da Fisascat-Cisl, ravvisando nel primo le caratteristiche del "contratto leader").
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste