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Ordinanza — n. 4932/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agricultural tax assessment, upholding lower court's discretionary evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4932/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the farmer's challenge to the INPS's tax assessment regarding agricultural contributions. The lower courts had confirmed the taxpayer's status as a direct cultivator based on their own declaration of land needs, which outweighed generic hectare tables. The Court ruled that the merit judge's evaluation of evidence and discretionary choices are unreviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02: The assessment of evidence and the exercise of discretionary power by the court of first instance regarding the factual basis of a decision are unreviewable in cassation, rendering appeals challenging such evaluations inadmissible.

Parole chiave

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cassation inadmissibility discretionary power review agricultural tax assessment direct cultivator status evidence evaluation standard contributi di previdenza impagati attività sottoposta a contribuzione contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi
articolo 2697 c.c
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato la documentazione prodotta dalla parte e, altresì, per non avere considerato che l’onere della prova in materia era dell’Inps.
articolo 116 c.c
Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 116 c.c.,per avere la corte territoriale trascurato la rilevanza delle tabelle ettaro coltura.
articolo 92 c.p
Il quinto motivo riguarda il capo accessorio della condanna alle spese per soccombenza in relazione al quale viene dedotta la violazione dell’articolo 92 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23062-2018 proposto da: FIORILLA ERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA MARINI, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO IURATO, ROSARIO AVVEDUTO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Oggetto R.G.N.23062/2018 Cron.

Rep. Ud.29/11/2023 CC rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/01/2018 R.G.N. 412/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 17.1.18 la corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 21.2.14 del tribunale di Ragusa, che aveva rigettato l’opposizione a due cartelle esattoriali per euro 13.033 e 4314 per contributi e somme aggiuntive dovute dal contribuente in epigrafe alla gestione agricola Inps per gli anni 2003-2009, quale coltivatore diretto presso azienda agricola di coltivazione fiori e piante in serra di cui era titolare.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto -sulla base della dichiarazione della stessa parte nell’istanza per avere aiuti per il primo insediamento giovani in agricoltura- che risultava una superficie coltivata a serra e un numero di giornate necessarie rilevante e che era provata l’attività di coltivatore diretto. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi; l’INPS ha depositato procura alle liti.Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione all’articolo 2 legge n. 57 del 1947 nonché 23 legge n. 9 del 1963 e 7 decreto legge n. 7 del 1970, per avere la corte territoriale trascurato l’assenza di fabbisogno del fondo di 104 giornate. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato la documentazione prodotta dalla parte e, altresì, per non avere considerato che l’onere della prova in materia era dell’Inps. Il terzo motivo deduce violazione del medesimo articolo 2697 c.c., per avere la corte territoriale addossato all’opponente l’onere della prova circa l’esistenza dei requisiti di iscrizione quale coltivatore diretto.

Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 116 c.c.,per avere la corte territoriale trascurato la rilevanza delle tabelle ettaro coltura. Il quinto motivo riguarda il capo accessorio della condanna alle spese per soccombenza in relazione al quale viene dedotta la violazione dell’articolo 92 c.p.c.. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. La corte territoriale ha valutato le prove attribuendo peso preponderante alla dichiarazione della stessa parte circa il fabbisogno del fondo e ritenendo prevalente tale dichiarazione, per la sua concreta riferibilità al fondo di specie, rispetto alle risultanze generiche delle tabelle ettaro/coltura, ritenendo in concreto provata l’attività di coltivatore diretto nella misura rilevante ai fini dell’iscrizione.

La valutazione in fatto operata dalla corte circa il fabbisogno del fondo, condotta peraltro in modo corretto, è insindacabile in sede di legittimità, così come resta del resto insindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sul materiale probatorio (v. Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 –05, secondo la quale, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per spese, non essendo stata svolta dall’INPS attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi