Italian Supreme Court dismisses appeal on asbestos benefits, upholding strict 300-day administrative deadline rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal against the Second Instance Court of Naples, which rejected a claim for asbestos-related pension benefits. The appellant argued that the three-year statute of limitations should not have started until the INPS issued a formal response to the administrative request. The court ruled that the 300-day deadline for exhausting administrative procedures is absolute and cannot be extended by the lack of an explicit INPS decision, thereby confirming the lower court's finding of time-barred claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 d.P.R. n. 639/70; Art. 13, co. 8 l. n. 257/92: The three-year statute of limitations for asbestos benefit claims begins upon the expiration of the 300-day administrative procedure period and cannot be postponed by the absence of an explicit administrative decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 890-2019 proposto da: SCHIANO MORIELLO TOBIA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3392/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 2114/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Benefici amianto R.G.N.890/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC RILEVATO CHELa Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Schiano Moriello Tobia volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92. Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza di cui all’art.47 d.P.R. n.639/70, computando il termine triennale dal decorso di 300 giorni successivi alla domanda amministrativa, non potendo tale termine di 300 giorni essere prorogato in caso di omesso provvedimento dell’Inps sul ricorso amministrativo, o di proposizione di nuovo ricorso.
Avverso la sentenza, Schiano Moriello Tobia ricorre per tre motivi , illustrati da memoria e supportati da una richiesta di rimessione della causa alle sezioni unite. L’Inps resiste con controricorsoillustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Schiano Moriello Tobia deduce violazione o falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 per avere la Corte ritenuto che il termine di 300 giorni fosse insuperabile anche quando mancasse un provvedimento espresso dell’Inps sul ricorso amministrativo, potendo invece il termine decadenziale decorrere solo dall’emissione di tale provvedimento espresso.
Inoltre, la decadenza doveva essere correlata ai singoli ratei e non al diritto alla rivalutazione contributiva. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, Schiano Moriello Tobia deduce violazione o falsa applicazione dell’art.13, co.8 l. n.257/92 argomentando la fondatezza nel merito della domanda data la sussisten za del le condizioni ambientali di lavoro determinanti l’esposizione all’amianto. Il primo motivo è infondato. La Corte si è conformata al costante orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, secondo cui il termine di 300 giorni non è superabile nemmeno nel caso in cui l’Inps non risponda sul ricorso amministrativo o risponda in ritardo o allorché sia presentato un ricorso oltre tale termine (Cass.15969/17, Cass.7527/10, Cass.18097/16, Cass.
S.U. 12718/09), o sia presentata una nuova domanda di beneficio (Cass.21039/18). Dunque, la Corte d’appello ha rettamente ritenuto che il dies a quo della decadenza triennale non poteva essere posticipato rispetto alla scadenza dei 300 giorni previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, indipendentemente dall’adozione, entro tale termine, di un provvedimento espresso dell’Inps. Infondato è anche l’ulteriore argomento del ricorso, secondo cui la decadenza andava riferita ai singoli ratei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva.
Questa Corte (Cass.8784/23, Cass.9358/23), in cause analoghe, ha già affermato che il diritto di cui all’art.13, co.8 l. n.257/92 è distinto e autonomo dalla pretesa di rivalutare i singoli ratei di pensione, sicché la decadenza relativa alla domanda ex art.13, co.8 l. n.257/92 non ha ad oggetto i singoli ratei. Il rigetto del primo motivo determina assorbimento del secondoe del terzo, senza necessità di rimettere la causa alle sezioni unite né alla pubblica udienza , attesa l’uniformità dell’orientamento di legittimità r ispett ato dalla sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, senza potersi aver riguardo all’art.152 d.a. c.p.c. relativo alle prestazioni previdenziali:la d