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Ordinanza — n. 4923/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on asbestos benefits, ruling statute of limitations applies to exposure cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4923/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by two claimants against the Corte d'Appello di Napoli regarding their asbestos-related pension benefits. The lower court rejected the claim based on a three-year statute of limitations triggered by the administrative request to INPS, holding that a subsequent request to INAIL did not interrupt this period. The Supreme Court affirmed this decision, stating that judicial action must be initiated within the limitation period and that administrative requests to different entities cannot stop the clock.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.P.R. n. 639/70; Art. 47 d.l. n. 269/03: The three-year statute of limitations for asbestos-related benefits runs from the administrative request to the relevant fund, and a subsequent request to a different administrative body does not interrupt this period.

Parole chiave

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asbestos benefits statute of limitations INPS INAIL distinction omessa pronuncia decadenza d'ufficio esposizione all'amianto diritti di previdenza professionale retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.P.R. n. 639/70
Art. 47 d.l. n. 269/03
Art. 1 d.m. 27 ottobre 2004
Questa Corte ha affermato (Cass.14486/04, Cass.24953/20) che non ricorre il vizio di omessa pronuncia se l’omissione riguarda una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l’accoglimento della contrapposta pretesa.
Art. 112 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
Art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28639/18
Cass. 14486/04
Cass. 24953/20
Cass. 9230/21
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3796-2019 proposto da: ESPOSITO ANTONIO, IPPOLITO PASQUALE, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE DE FELICE; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3629/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 8323/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Benefici amianto R.G.N.3796/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di Esposito Antonio e Ippolito Pasquale volta ad ottenere il possesso dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92. Riteneva la Corte che vi fosse decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 dall’azione, applicabile anche alla richiesta di benefici da esposizione ultradecennale all’amianto. La decadenza era poi rilevabile d’ufficio, nonostante non fosse stata rilevata dal primo giudice, né sul punto era caduto il giudicato, in quanto il primo giudice aveva escluso altra decadenza, ovvero quella legata alla presentazione di domanda all’Inail ai sensi dell’art.47 l. n.269/03 conv. in l. n.326/03 .

Il dies a quo della decadenza triennale era individuato dalla Corte nella presentazione della domand a amministrativ a di prestazione all’Inps. Avverso la sentenza, Esposito Antonio e Ippolito Pasquale ricorrono per due motivi. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in cale al ricorso notificato. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt.112, 329 c.p.c. e 2909 c.c. Premesso che l’eccezione di decadenza non era stata proposta dall’Inps con l’atto d’appello ma solo all’udienzadi discussione, la Corte non avrebbe considerato il giudicato formatosi sul punto, in quanto il tribunale aveva ritenuto non necessaria la domanda amministrativa all’Inps e quindi la Corte non avrebbe potuto dare rilievo a tale domanda onde far poi decorrere il termine di decadenza triennale.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.47 d.l. n.269/03, nonché dell’art.1 d.m.27 ottobre 2004. La Corte avrebbe omesso di considerare la tesi difensiva svolta in appello per replicare all’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps in udienza, ovvero che la decadenza era stata interrotta dalla successiva domanda all’Inps proposta entro il termine triennale. Il primo motivo è infondato. Come rettamente indicato dalla sentenza d’appello, la decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 è rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato del procedimento con il solo limite del giudicato (Cass.28639/18).

Irrilevante dunque resta il fatto che l’Inps propose l’eccezione non con l’atto d’appello ma solo all’udienza di discussione. Inoltre, come rilevato dalla Corte d’appello, non vi era una statuizione esplicita del primo giudice che negasse la decadenza in questione, e che quindi impedisse di pronunciarla in appello. Il primo giudice si era pronunciato sulla diversa questione dell’art.47 d.l. n.269/03. Resta irrilevante quanto argomentato in motivo, ovvero che il tribunale avrebbe ritenuto non necessaria la domanda amministrativa all’Inps, perché tale statuizione non riguardò il tema della decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70, che non fu affrontato,ma quello della decadenza ex art.47 d.l. n.269/03, e quindi è affermazione che non può avere valore di giudicato ai fini di precludere la diversa eccezione di decadenza ex art.47 d.l. n.269/03.

Il secondo motivo è infondato. L’omessa pronuncia non sussiste: l’eccezione di decadenza svolta dall’Inps è stata accolta e quindi vi è stato il rigetto, seppure implicito, di tutte le tesi difensive degli odierni ricorrenti volte a contrastare l’eccezione di decadenza. Questa Corte ha affermato (Cass.14486/04, Cass.24953/20) che non ricorre il vizio di omessa pronuncia se l’omissione riguarda una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l’accoglimento della contrapposta pretesa. Né la Corte ha violato la legge quando ha implicitamente escluso che potesse valere a interrompere la decadenza triennale la successiva presentazione (nel termine del triennio dalla domanda amministrativa all’Inps) della domanda amministrativa all’Inail.

La decadenza relativa all’esperimento dell’azione giudiziaria può essere impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale, non da una domanda amministrativa rivolta ad ente diverso(v. Cass.9230/21 sull’irrilevanza, ai fini della decadenza, della domanda inoltrata all’Inail) da quello da cui si pretende la prestazione, stante il principio per cui la decadenza non è soggetta a interruzione (Cass