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Ordinanza — n. 4921/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Inps appeal as inadmissible due to late evidence and failure to challenge facts in lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4921/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the Inps appeal inadmissible, upholding the Palermo Court of Appeal's decision to award an integrative pension. The Inps argued that the lower court improperly considered late documents and failed to assess the absorption of the pension base correctly. The court rejected these claims because the Inps did not raise these issues or produce evidence in the first or second instance, violating procedural rules against new fact-finding at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 414 n. 5 c.p.c.; Art. 64 comma 3 legge n. 144/1999; Art. 5, 21, 27 regolamento Inps 1970: An appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge the lower court's findings or produce evidence within the first or second instance, as new fact-finding is precluded at the cassation level.

Parole chiave

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inadmissible appeal late evidence production procedural preclusion pension calculation contradictory principle priorità dell'integrazione sulla rendita ripristino della rendita di invalidità sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 414 n. 5 c.p.c.
Art. 64 comma 3 legge n. 144/1999
Art. 5, 21, 27 regolamento Inps 1970
DPR n.115/02, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010
Il secondo motivo, prima ancora che infondato alla luce di Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010 (Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13687-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA; -ricorrente - contro GIUDICE FRANCA SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI;

Oggetto R.G.N.13687/2017 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1018/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 1460/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 24.11.16 la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 16.4.14 del tribunale di Agrigento, ha dichiarato il diritto dellapensionata in epigrafe a percepire la pensione integrativa mediante inserimento della base di calcolo dell’assegno di garanzia retribuzione/TEP dell’importo percepito fino alla cessazione del rapporto ( pari ad euro 227,24 × 12 mensilità ) , e condannato l’Inps a rideterminare la pensione e corrispondere le differenze conseguenti.

In particolare, la corte territoriale ha escluso il riassorbimento parziale dell’assegno nell’aumento di stipendio conseguito al passaggio di qualifica per difetto di prova dell’Inps. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un articolato motivo cui resiste la pensionat a con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 414 numero 5 c.p.c. e 64 comma 3 legge n. 144 del 1999 nonché 5, 21 e 27 del regolamento Inps del 1970, per avere la corte territoriale considerato documenti prodotti solo con le note finali in primo grado e poi non aver considerato correttamente la retribuzione utile in relazione alla quale valutare l’assorbimento.

Il ricorso è inammissibile. Il primo profilo del motivo deduce questione ormai sanata in quanto (in disparte ogni considerazione circa la necessità dell’eccezione e della connessa produzione in relazione alle difese del convenuto) la tardività dell’eccezione e produzione documentale non è stata eccepita nel giudizio di primo grado, né dedotta poi in appello, restando quindi inammissibile in questa sede. Del resto, nessuna violazione del contraddittorio sussiste nel caso di specie, avendo la parte avuto la possibilità di controdedurre rispetto ai documenti prodotti.

Il secondo motivo, prima ancora che infondato alla luce di Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010 (Rv. 612464 -01), è inammissibile, in quanto il motivo non si parametra alla sentenza impugnata, il cui fulcro è il rigetto dell’appello per difetto di prova dell’Inps in ordine all’assorbimento; il motivo di ricorso per cassazione, del resto, tende ad un nuovo accertamento di fatti (ed in particolare all’accertamento dell’erogazione delle somme attraverso un esame delle buste paga) precluso in sede di legittimità. Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar