Cassation court dismisses appeal regarding asbestos pension retroactive rates due to multiple valid legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Angelo Boffa's appeal against the Salerno Court of Appeal's rejection of his request for retroactive pension rate adjustments based on asbestos exposure. Boffa argued that the lower court incorrectly applied a specific law regarding contribution increases, claiming it should have allowed pension start dates prior to his application. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court's decision rested on two independent legal grounds, one of which Boffa failed to challenge, rendering his complaint without legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, co.8 l. n.257/92; Art. 47 d.l. n.269/03: An appeal is inadmissible for lack of legal interest when a contested judgment is supported by multiple independent and sufficient legal grounds, and the appellant fails to challenge all of them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2569-2019 proposto da: BOFFA ANGELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MONTORO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 416/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 318/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Benefici amianto R.G.N.2569/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda di Boffa Angelo, pensionato dal 2003, volta ad ottenere la riliquidazione dei ratei di pensione passati e futuri per effetto della riconosciuta maggiorazione contributiva – già accertata con sentenza passata in giudicato – di cui all’art.13, co.8 l. n.257/92. Riteneva la Corte che la maggiorazione contributiva, potendo incidere solo sul profilo contributivo e non su quello retributivo, nemmeno consentiva che i ratei di pensione venissero riconosciuti da epoca antecedente alla domanda di pensione, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, poiché, da un lato l’art.47 d.l. n.269/03, conv. in l. n.326/03, affermava che la rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto poteva incidere sulla misura del rateoe non anche sulla maturazione del diritto a pensione; dall’altro lato, vigendo il principio della domanda amministrativa al fine del riconoscimento delle prestazioni previdenziali, non poteva la decorrenza della pensione essere anticipata a data anteriore alla domanda, nemmeno in forzadella maggiorazione contributiva.
Avverso la sentenza ricorre Boffa Angelo per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Boffa Angelo deduce violazione o falsa applicazione degli artt.13, co.8 l.n.257/92, 47 d.l. n.269/03, conv. in l. n.326/03, 3, co.132 l. n.350/03, d.m. 27.10.2004 e 2909 c.c. La Corte non avrebbe considerato che, essendo il pensionamento del ricorrente avvenuto in data anteriore al 2.10.2003, in base all’art.47, co.6 bis d.l. n.269/03, ad egli si applicava il previgente regime di cui all’originario testo dell’art.13, co.8 l. n.257/92.
Il previgente regime indicava un coefficiente di rivalutazione contributiva di 1,5 e non di 1,25, e disponeva la rilevanza della rivalutazione anche ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi: l’anticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico è stata motivata sia in base all’applicazione dell’art.47 d.l. n.269/03, sia in forza della regola per cui la prestazione pensionistica non può decorrere da data antecedente alla domanda amministrativa.
Il motivo censura solo la prima delle due ragioni, mentre nulla argomenta per confutare la seconda. Secondo costante orientamento di questa Corte Cass.2108/12, Cass.9752/17, Cass.18119/20), o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza.Né, al di fuori della decorrenza del trattamento pensionistico, e quindi ai soli fini dell’ammontare dei singoli ratei di pensione, ha rilievo che, come vuole il ricorrente, la rivalutazione operi nella misura dell’1,5, anziché dell’1,25.
La sentenza ha infatti affermato, con valutazione non censurata dal motivo di ricorso che :
a) la rivalutazione incide solo sul profilo contributivo e non su quello retributivo;
c) l’Inps aveva già rivalutato il requisito contributivo fino al massimo ottenibile, ovvero 40 anni di contribuzione. Anche sotto il profilo quindi dell’ammontare dei singoli ratei, il motivo si presenta inammissibile per difetto di interesse poiché il richiamo all’originario testo dell’art.13, co.8 l. n.257/92 non farebbe ottenere un aumento della misura della pensione rispetto a quello già riconosciuto dall’Inps. Nulla sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c., concernendo la presente