Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of suit by both parties with mutual consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the employer and acceptance by the employee. The lower court had previously ruled the individual dismissal illegal, ordering reinstatement and damages. The court dismissed the case because both parties mutually agreed to abandon the litigation, satisfying the statutory requirements for termination under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis.1 c.p.c.; Artt. 390 e 391 c.p.c.: A withdrawal of suit by the appellant, accepted by the appellee, extinguishes the proceedings, requiring a declaratory judgment when adopted after public hearing.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22372-2022 proposto da: MEDI FOOD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO; -ricorrente - contro RUFFO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SCARPINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 414/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 1084/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. Oggetto LICENZIAMENTO INDIVIDUALE R.G.N.22372/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 CC RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da Medi Food s.r.l. a Giuseppe Ruffo in data 12.3.2018 con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento di un risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. Avverso questa decisione la società propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché pedissequa dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale -art.391 c.p.c., comma 1, cit. - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza.
Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015). Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore del ricorrente munito di procura generale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in