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Decreto — n. 4852/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4852/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4852/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.351/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, domiciliata come in atti rappresentata e difesa dall’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BRAGASTINI STEFANO, BAZZARDI MARCO, BARILLA' ALBERTO, BIAVASCHI DANIELA, BIAVASCHI SIMONE SPINA VINCENZO, SUNNA TEODORO, MAFFEZZONI SILVANO, OBERTI MORENA, LUISE GABRIELE, ZIZZO MARGHERITA, MOCCI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO,domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO (FRNFNC61S09F205T), , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.647/2022 depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4852/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENORD SRL, domiciliata come in atti rappresentata e difesa dall’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BRAGASTINI STEFANO, BAZZARDI MARCO, BARILLA' ALBERTO, BIAVASCHI DANIELA, BIAVASCHI SIMONE SPINA VINCENZO, SUNNA TEODORO, MAFFEZZONI SILVANO, OBERTI MORENA, LUISE GABRIELE, ZIZZO MARGHERITA, MOCCI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO,domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO (FRNFNC61S09F205T), , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.647/2022 depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese azione creditoria fatture impagate pagamento degli arretrati spese di esecuzione estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
come da Registri -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.647/2022 depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.351/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, domiciliata come in atti rappresentata e difesa dall’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro BRAGASTINI STEFANO, BAZZARDI MARCO, BARILLA' ALBERTO, BIAVASCHI DANIELA, BIAVASCHI SIMONE SPINA VINCENZO, SUNNA TEODORO, MAFFEZZONI SILVANO, OBERTI MORENA, LUISE GABRIELE, ZIZZO MARGHERITA, MOCCI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA LARIO,domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO (FRNFNC61S09F205T), , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.647/2022 depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 22/