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Decreto — n. 4849/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4849/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4849/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.211/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale pec, come da Registri di gustizia. -ricorrente- contro CRESPI DIEGO, AGOSTA MASSIMO, GRASSIA STEFANO, FAGGIANA ANDREA, GUADAGNINO GIUSEPPE, FENAROLI ATTILIO, LEANDRI STEFANO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H), con domicilio digitale p.e.c., come in atti -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.648/2022 depositata il 06/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4849/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENORD SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale pec, come da Registri di gustizia. -ricorrente- contro CRESPI DIEGO, AGOSTA MASSIMO, GRASSIA STEFANO, FAGGIANA ANDREA, GUADAGNINO GIUSEPPE, FENAROLI ATTILIO, LEANDRI STEFANO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H), con domicilio digitale p.e.c., come in atti -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.648/2022 depositata il 06/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo ammende per infrazione procedurale obbligo di ridurre il danno commutazione della pena pecuniaria dazione in pagamento spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.211/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' (MRPCDD69P01L378R), con domicilio digitale pec, come da Registri di gustizia. -ricorrente- contro CRESPI DIEGO, AGOSTA MASSIMO, GRASSIA STEFANO, FAGGIANA ANDREA, GUADAGNINO GIUSEPPE, FENAROLI ATTILIO, LEANDRI STEFANO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H), con domicilio digitale p.e.c., come in atti -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.648/2022 depositata il 06/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 21/0