Italian Supreme Court dismisses asbestos workers' appeal regarding contributory benefit prescription periods. The court rejects arguments that prescription starts at retirement or is reopened by new laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by asbestos-exposed workers against a lower court ruling that rejected their claim for contributory benefits. The workers argued that the ten-year prescription period should not begin at retirement because the right to the benefit was already known at that time, and that the 2003 decree did not reset the prescription term. The court held that the contributory benefit is an autonomous right subject to a definitive prescription period starting when the right is known, and the 2003 legislation does not reopen this term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 8, legge 257/1992; Art. 2934, 2935, 2938 c.c.: The contributory benefit for asbestos exposure is an autonomous right whose prescription period is definitive and begins when the right is known, not at retirement, and subsequent legislation does not reopen the prescription term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11309-2019 proposto da: CARRATO FRANCESCO, DE BENIGNO ANTONIO, SCANNAPIECO ANNA in qualità di erede di DI GIACOMO CIRO, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI ROSSOMANDO, VINCENZO MAZZOTTA; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto R.G.N.11309/2019 Cron.
Rep. Ud.13/12/2023 CC e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 949/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 1.10.18 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2016 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
In particolare la corte territoriale ha applicato la prescrizione decennale dalla data del pensionamento dei lavoratori, essendo nota solo a tale data la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione retributiva. Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per un articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione degli articoli 2934,2935,2938 c.c., nonché 112, 329,346,436 c.p.c., 47 comma 6bis decreto legge n. 269 del 2000 e 3 e 13 legge n. 257 del 1992, per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione riguarda solo i ratei e che non va calcolata dal decreto legge n. 269 del 2003 (che ha fatto salvi benefici precedenti sulla base della vecchia normativa per chi era già andato in pensione, com’erano i ricorrenti).
Il motivo è infondato per entrambi i profili sollevati. Per il primo profilo, ve detto chela prescrizione riguardo il diritto in sé in quanto diritto autonomo: infatti,questa Corte (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 - 01)ha già affermato che, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima.
Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva). Quanto al secondo profilo, anch’esso va disatteso, in quanto la disciplina del 2003 non riapre in alcun modo il termine di prescrizione, che non è affatto disciplinato dalla stessa.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.