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Ordinanza — n. 4688/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of essential appeal act details in pension recalculation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4688/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to include essential elements of the lower court's appeal act and decision in their petition. The appellants sought a pension recalculation based on asbestos exposure benefits, arguing the lower court erred on the pension start date, while the InPS contended the benefits only affected the amount, not the commencement. The Court ruled that without specific details of the contested appeal grounds, the Court of Cassation could not assess the alleged violation of procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 342, 348 bis, 434, 436 c.p.c.; Art. 324 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must be self-sufficient, requiring the precise transcription of the contested appeal act and decision to allow the Court to evaluate the alleged errors without examining the case files.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural autonomy pension recalculation asbestos exposure essential elements ricalcolo della rendita di invalidità prestazioni complementari retroattive reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 348 bis c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
Art. 436 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
DPR n.115/02, Art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art
articolo 324 c.p
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 324 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato che l’appello non aveva censurato la decorrenza della pensione.
art. 342 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012
Come precisato infatti da Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012 (Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5246-2019 proposto da: SANTARPIA ANNA, ACANFORA DOMENICO, ACANFORA LUCIA in qualità di eredi di ACANFORA NICOLA; ROMANO DORA, DI MASSA PASQUALE, DI MASSA FILOMENA, DI MASSA LETIZIA in qualità di eredi di DI MASSA RAFFAELE; CASCIELLO MARCO, CAVALLARO CLAUDIO, CAVALLARO PLACIDO, COMENTALE LUIGI, D'AURIA MASSIMO, DE FELICE ALFONSO, IOVINE DOMENICO, LANGELLA SAVERIO, NAPPI ANGELO, PAPPALARDO PAOLO, PENTONE GIOVANNI, RICCIARDI MICHELE, RUSSO GAETANO, SANTOCCHIO CARMINE, SCARPATI EMIDIO, TORTORA CARLO, VELLECA DOMENICO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 30,presso lo studio dell'avvocato SILVIA CRETELLA, Oggetto R.G.N.5246/2019 Cron.

Rep. Ud.13/12/2023 CC rappresentati e difesi dall'avvocato GIULIO MUSU; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 718/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 31.7.18 la corte d’appello di Salerno, riformando sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato la domanda di riliquidazione della pensione,proposta in ragione dei benefici contributivi amianto riconosciuti ai pensionati in epigrafesulla base di un pregresso giudicato. La corte territoriale ha considerato che i benefici incidono sulla misura ma non sulla decorrenza della pensione, e, ritenuta necessaria la domanda di amministrativa per il riconoscimento della pensione, ha affermato che solo da tale domanda poteva decorrere il ricalcolo del rateo pensionistico e non da data anteriore al pensionamento, non essendo rilevante a tal fine la mera domanda di riconoscimento dell’esposizione ad amianto.

Attraverso tale sentenza ricorrono i lavoratori (e, per alcuni di essi, i loro eredi, come indicati nell’intestazione) per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 342,348 bis, 434, 436 c.p.c., per la genericità dei motivi di appello e conseguente inammissibilità dello stesso. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 324 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato che l’appello non aveva censurato la decorrenza della pensione.

I motivi, proposti ex n. 3 e non n. 4, sono entrambi inammissibili, in quanto non trascrivono elementi essenziali dell’atto di appello e della decisione di primo grado e non rendono questa Corte in grado di comprendere la portata del vizio denunciato. Come precisato infatti da Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012 (Rv. 621100 - 01) , il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art