Court allows exodus incentive calculation to include 13th salary as gross remuneration per regional law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of Valeriano Leonardo's claim against the Calabria Regional Agricultural Agency. Leonardo argued that the 'gross remuneration' base for his exodus incentive must include the 13th salary, a point the lower court had rejected due to lack of proof. The Court ruled that the 13th salary is legally defined as part of gross remuneration under the relevant regional law, making the lower court's burden of proof requirement erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 L.R. n. 9/2007; Art. 7 L.R. n. 8/2005: The concept of 'gross remuneration' for exodus incentives includes the 13th salary, and the burden of proof regarding this statutory definition does not rest on the employee when the contract lacks specific exclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11254-2019 proposto da: VALERIANO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO PIAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEPPINO RUSSO; -ricorrente - contro ARSAC AZIENZA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE - GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI CAMPITELLI 3, presso la DELEGAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE SANTAMARIA, -controricorrente - avverso la sentenza n. 1460/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 50/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.11254/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC - che, con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da Leonardo Valeriano nei confronti dell’A.R.S.A.C. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Gestione stralcio A.R.S.S.A., avente ad oggetto la condanna dell’allora A.R.S.S.A. al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ A.R.S.S.A. con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l.
Regione Calabria n. 9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver il Valeriano provato che attraverso le procedure da individuarsi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 9/2007, dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali si fosse pervenuti ad una determinazione dei criteri di computo tali da comportare la necessaria inclusione della tredicesima mensilità; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Valeriano, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ l’A.R.S.A.C.
– Gestione stralcio A.R.S.S.A.; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 6, L.R. n. 9/2007, 111 Cost. e 1362 e ss. c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente accollato al ricorrente l’onere della prova della nozione di retribuzione prevista dal piano di incentivo all’esodo dei dipendenti A.R.S.S.A. approvato con delibera della Giunta regionale n. 748/2007 e richiamato nel contratto risolutivo del rapporto di lavoro ed in ogni caso di aver fornito tale prova del resto desumibile dalla circolare A.R.S.S.A. n. 18/2007 prodotta in atti nonché dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, fermo restando che il contratto di risoluzione del rapporto non recava, né nel testo né nell’allegato A, alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione con cui la Corte territoriale, nel disporre secondo il criterio della soccombenza in ordine alle spese di lite, non ha dato conto della mancata compensazione delle stesse, giustificata dal repentino mutamento di orientamento circa l’oggetto del giudizio; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 1748/2017 e ribadito da numerose successive decisioni, alle cui motivazioni si rinvia, per il quale nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dall’art. 7 l.
Regione Calabria 2.3.2005 n. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2011, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 44 l. Regione Calabria 13.6.2008, n. 15 che disponeva in senso contrario, interpretazione che non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale che, limitandosi ad effettuare il calcolo matematico delle somme dovute, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Cor