Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4630/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court quashes labor contract penalty decision for unclear expense calculation and failure to address post-conversion wages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4630/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed a lower court judgment that ordered a company to pay an employee for a defective labor contract term. The employee argued the expense liquidation was unintelligible and below statutory minimums, while also claiming unpaid wages accrued after the contract's conversion date. The court ruled that the lower court failed to explicitly address the claim for post-conversion wages and omitted reasoning regarding the expense calculation criteria, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010; Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.: The Supreme Court must explicitly rule on claims for wages accruing after a labor contract conversion, as such claims cannot be absorbed by restitution orders, and expense liquidations must be clearly motivated according to statutory criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor contract nullity ius superveniens wages expense liquidation review procedural omission Cassazione rinvio restituzione dell'indennità per lavoro ridotto compensazione delle ore straordinarie mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010
Ud.18/01/2024 CC con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, “Poste Italiane S.p.A.” - in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Modena - è stata condannata al pagamento , in favore di Maria Teresa Ognibene, dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, della l.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
artt. 112 c.p
Considerato che: con il primo motivo, Maria Teresa Ognibene -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 392 c.p.c.
artt. 132 c.p
artt. 90 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16 luglio 2020, n. 15208
Cass. 13 luglio 2021, n. 19967
Cass. 30 giugno 2020, n. 13045
Generato dall'IA
Sentenza — n. 6908/2023 — snciv
Court allows partial appeal against fixed-term contract termination, remanding for indemnity calculation.
Ordinanza — n. 18842/2024 — snciv
Italian Court of Cassation dismisses appeal regarding apparent contradiction in appellate court's reasoning on contract resolution.
Ordinanza — n. 37769/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to a valid labor union settlement. The court ruled the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement in labor court, which extinguished the litigation. The court found the appeal's arguments regarding indemnity calculation irrelevant given the settlement. The legal rule is that a valid labor settlement extinguishes the civil litigation between the parties. Keywords: labor settlement; case extinction; inadmissible appeal; indemnity calculation; union agreement; civil procedure; dismissal. My client represents a company appealing a lower court's decision on employee indemnity after a labor dispute. The opposing employee's lawyer argues the appeal is valid because the lower court ignored stabilization agreements. However, the company's own lawyer submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal, citing a separate labor union settlement reached on June 4, 2021, to which the employee agreed. The opposing party contends this withdrawal is invalid or irrelevant to the merits of the indemnity calculation. What can I do? Is this possible?
Ordinanza 155/2024
Constitutional question dismissed as inadmissible because execution judge cannot review underlying litigation merits.
Ordinanza — n. 28298/2024 — snciv
Constitutional complaint rejected; process length disparities do not violate equality principle under Art. 3 and 117 Cost.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8233-2021 proposto da: OGNIBENE MARIA TERESA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNA COGO; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BONFRATE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 822/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: Oggetto R.G.N.8233/2021 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, “Poste Italiane S.p.A.” - in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Modena - è stata condannata al pagamento , in favore di Maria Teresa Ognibene, dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, pari all’importo di 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per effetto della accertata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinatostipulato dalle parti il 30 maggio 2001; con la predetta sentenza la lavoratrice è stata condannata alla restituzione dell’eccedenza «tra quanto come sopra liquidato» e la somma netta percepita in forza della provvisoria esecutorietà della menzionata pronunzia del Tribunale, oltre interessi dalla dazione al saldo; inoltre, la società è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della lavoratrice «riferite a tutti i gradi del giudizio che liquida in complessivi € 2.300,00 di cui € 200,00 per spese, € 1.300,00 per diritti ed € 800 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali IVA e C.P.A. quanto al primo grado, in complessivi € 1.750,00 di cui € 1.000,00 per onorari ed € 750,00 per diritti, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA quanto al primo appello, in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA quanto al primo giudizio avanti alla Corte di Cassazione, a complessivi € 3.788,50 di cui € 3.400,00 per compensi ed € 388,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed oltre IVA e CPA quanto al secondo grado di appello, in complessivi euro 3.400,00, oltre rimborso spese forfettarie ed oltre IVA e CPA quanto al secondo giudizio di legittimità, in complessivi € 3.400,00 oltre rimborso spese IVA e CPA per il presente grado (…)»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Maria Teresa Ognibene, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;

“Poste Italiane S.p.A.”ha resistito con controricorso;il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 18 gennaio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo, Maria Teresa Ognibene -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 392 c.p.c. , 414 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con riguardo all’art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda, riformulataa seguito dello “ius superveniens”, volta al conseguimento delle retribuzioni successive alla data della sentenza del Tribunale di Modena, omettendo del tutto di illustrare il percorso logico giuridico posto alla base della decisione di respingere la domanda in questione e, quindi, di ritenere che la società non fosse obbligata a corrispondere alla lavoratrice dette retribuzioni; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 336 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con riguardo agli art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, e 2033 c.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ricompreso nella “eccedenza”, alla cui restituzione essa ricorrente è stata condannata, anche le retribuzioni percepite per il periodo successivo alla conversione del rapporto di lavoro, ponendosi in contrasto, in difetto di motivazione alcuna, con il principio secondo cui le predette retribuzioni non sono ripetibili; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 90 c.p.c., 91 c.p.c., 92, comma 2, c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 della l. n. 794 del 1942, 2223 c.c., 4, 5 e 6 delle tabelle A) e B) del DM n. 127 del 2004, 2, 4, 5 e 11 del DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM n. 37 del 2018, nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia liquidato le spese, per tutti i gradi del giudizio,in modo non intellegibile ed in misura inferiore ai minimi inderogabili previsti dalla normativa e dai tariffari, in difetto di motivazione in ordine ai criteri ed allo scaglione di valore utilizzato nella liquidazione delle predette spese.

Ritenuto che: il primo motivo è da accogliere, poiché il giudice del gravame - contrariamente a quanto affermato nel controricorso - ha omesso di statuire sulla domanda volta al conseguimento della condanna della società al pagamento delle retribuzioni con decorrenza dalla declaratoria di conversione del rapporto, trattandosi di questione avente una sua autonoma rilevanza (cfr., sul punto, Cass. 16 luglio 2020, n. 15208, ove è affermato «che l’applicazione dello “ius superveniens” non consente di ritenere assorbita la questione attinente alla spettanza delle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione del rapporto, in relazione alla quale è richiesta una specifica statuizione»; in senso conforme v.

Cass. 13 luglio 2021, n. 19967), e, pertanto, insuscettibiledi essereassorbita nella statuizione di condanna alla ripetizione dell’eccedenza rispetto alle somme già versate, in difetto di precisazione che quelle riferit e al periodo successivo alla conversione rimanessero dovute; anche il secondo motivo, strettamente correlato al primo, è da accogliere, in quanto il giudice del gravame, nel condannare, come sopra anticipato, la lavoratrice alla restituzione dell’importo percepito in eccedenza, in esecuzione della pronunzia di primo grado - che aveva disposto l’attribuzione, in favore della lavoratrice medesima , delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino alla data di ripristino del rapporto - ha ritenuto , in difetto di alcuna motivazione al riguardo, ripetibili anche somme percepite successivamente alla declaratoria di conversione del rapporto stesso, in violazione dell’insegnamento secondo cui «lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, una indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione (…), sicché successivamente a detto periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile» (cfr., in tal senso, Cass. 30 giugno 2020, n. 13045); l’accoglimento di tali motivi, implicando la cassazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, il rinvio ad altro giudice e un nuovo regolamento delle spesein conformità ai criteri normativamente stabiliti, assorbe il terzo motivo; la sentenza va, pertanto, in relazione ai motivi accolti, cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui de