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Ordinanza — n. 4610/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; civil court ruled time-barred under Art. 325 CPC for labor cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellants argued the lower court erred in applying collective bargaining rules regarding salary bands, but the Ministry of Justice contended the filing was untimely. The court ruled that the short-term appeal period of sixty days had expired before the filing, rendering the request procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: In labor disputes, the short-term appeal period is strictly sixty days from notification, and failure to file within this timeframe results in inadmissibility regardless of substantive arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal time bar labor short term appeal CPC Art 325 procedural deadline

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 12.7.2018; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n
Art. 18 comma 5 CCNL Comparto Ministeri
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, la mancata ed errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del CCNL Comparto Ministeri stipulato il 14.9.2007, all’art.
Art. 24 CCNI Comparto Ministeri 2006-2009
18 del CCNL Comparto Ministeri stipulato il 14.9.2007, all’art. 24 del CCNI Comparto Ministeri 2006-2009, stipulato il 29.7.2010, anche con riferimento agli artt.
Art. 40 comma 3 bis d.lgs. n. 165/2001
18, comma 5, del CCNL, violerebbe la disposizione contenuta nell’art. 40, comma 3 bis, del d.
Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
165/2001, secondo cui la contrattazione integrativa non può eccedere i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nonché la disposizione contenuta nell’art. 52 d.lgs.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
165/2001, secondo cui la contrattazione integrativa non può eccedere i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nonché la disposizione contenuta nell’art. 52 d.lgs.
art. 325 cod. proc. civ
La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 12.7.2018; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ.

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Testo completo

RIA LAVINIA BUCONI. FATTO 1. La Corte di Appello di Romarigettava l’appello proposto da Alfredo Bonetti, Giulio Pasqualone, Giuseppe Masi e altri dipendenti del Ministero della giustizia avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto le loro domande, volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’art. 2 del bando emanato dal Ministero della giustizia per l’attribuzione della fascia retributiva superiore (III Area funzionale, fascia retributiva F2, profilo professionale di Funzionario Informatico) e delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice ed approvate in via definitiva con decreto 2.2.2012, nonché il loro diritto alla progressione economica mediante il riconoscimento della fascia retributiva F2, Area funzionale III.

2. La Corte territoriale riteneva che il requisito previsto dall’art. 24 del CCNI, il quale non consentiva partecipazione a coloro che “al 1° gennaio dell’anno di indizione della procedura… abbiano ottenuto nei due anni precedenti la fascia economica superiore”, fosse riferito solo ai passaggi di fascia ad iniziare dalla seconda, e non ai casi di inquadramento ex novo in un’area, con la necessaria attribuzione della prima fascia retributiva.3. Escludeva che tale interpretazione fosse in contrasto con la disposizione dell’art. 18 del CCNL, riguardante la sola procedura di sviluppo economico all’interno dell’area, e riferito alla permanenza nella fascia attribuita a seguito delle procedure di progressione di fascia piuttosto che in sede di primo inquadramento.

4. Evidenziava che qualora fossero state eliminate le 14 posizioni dei controinteressati, il ricorrente Bonetti avrebbe raggiunto la nona, e non l’ottava ed ultima posizione utile per l’attribuzione della fascia superiore.

5. Avverso tale sentenza Alfredo Bonetti, Giulio Pasqualone e Giuseppe Masi hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

7. Gli altri dipendenti sono rimasti intimati. DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, la mancata ed errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del CCNL Comparto Ministeri stipulato il 14.9.2007, all’art. 24 del CCNI Comparto Ministeri 2006-2009, stipulato il 29.7.2010, anche con riferimento agli artt. 40, comma 3 bis, e 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che le disposizioni contenute nell’art. 24 del CCNI siano conformi ai principi stabiliti nell’art. 18, comma 5, del CCNL, il quale non opera alcuna distinzione tra la permanenza nella prima fascia di ciascuna area funzionale e la permanenza in fasce superiori, al pari delle altre disposizioni del medesimo CCNL.

Sostiene che qualora l’art. 24 del CCNI avesse inteso derogare al principio sancito dall’art. 18, comma 5, del CCNL, violerebbe la disposizione contenuta nell’art. 40, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001, secondo cui la contrattazione integrativa non può eccedere i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nonché la disposizione contenuta nell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, in forza della quale le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul rilievo formulato in sede di appello, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001. Deduce che la Corte territoriale, avendo statuito che il ricorrente Bonetti, tolte le 14 posizioni dei controinteressati avrebbe raggiunto la nona, e non l’ottava ed ultima posizione utile per l’attribuzione della fascia superiore, è incorsa in un errore su un fatto decisivo per il giudizio, risultando dalla lettura dell’elenco dei controinteressati che il Bonetti in caso di accoglimento del ricorso avrebbe raggiunto l’ottava posizione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dal Ministero della giustizia.

3. La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 12.7.2018; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.

4. Il ricorso per cassazione è datato 10.10.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 11.10.2018.

5. Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine era spirato.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n