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Ordinanza — n. 4564/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4564/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4564/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29926-2018 proposto da: MONETA LUCA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MINELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Oggetto Pensione gestione commercianti R.G.N.29926/2018 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4564/2024 — snciv · Corte di Cassazione: All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.1, co.2 d.lgs. n.99/04, per avere la Corte ritenuto che il potere ispettivo e di cancellazione potesse estendersi, in modo retroattivo, a fatti pregressi. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte addossato sul ricorrente l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione dei lavoratori agricoli.

Parole chiave

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rinuncia al reddito categoria contributiva contributi sociali arretrati conseguenze del ritiro reticenza assicurativa esenzione dal pagamento dei contributi
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29926-2018 proposto da: MONETA LUCA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MINELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Oggetto Pensione gestione commercianti R.G.N.29926/2018 Cron.

Rep. Ud.29/11/2023 CC ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 1224/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione di Luca Maria Moneta avverso avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi dovuti in seguito alla sua iscrizione d’ufficio presso la Gestione commercianti dell’Inps a seguito di disposta cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli.

Riteneva la Corte che il potere ispettivo dell’Inps potesse estendersi a fatti precedenti. In concreto, poi, la Corte riteneva accertato che l’attività svolta dall’appellante non integrasse i requisiti previsti per la qualifica di coltivatore diretto, essendo invece riconducibile ad un’attività commerciale. Avverso la pronuncia, ricorre Moneta Luca Maria per quattro motivi. L’Inps resiste con controricorso.La ricorrente ha in seguito notificato all’Inps atto di rinuncia al ricorso. L’Inps, con successiva memoria, non ha accettato la rinuncia.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.1, co.2 d.lgs. n.99/04, per avere la Corte ritenuto che il potere ispettivo e di cancellazione potesse estendersi, in modo retroattivo, a fatti pregressi. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte addossato sul ricorrente l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione dei lavoratori agricoli.

Con il terzo motivo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato documenti prodotti ingiudizio. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt.112, 113, 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato il contegno contraddittorio dell’Inps. Il giudizio, a seguito della rinuncia notificata, va dichiarato estinto. Le spese sono a carico della parte rinunciante, non sussistendo ragioni idonee a giustificare