Cassation court dismisses appeal due to pending settlement, avoiding double court fee penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the subject matter of the dispute terminated following a settlement between the parties. Luigi Fasolino had appealed a lower court ruling that awarded him only position indemnity rather than result-based indemnity. The court ruled that the double court fee penalty does not apply when a cassation appeal is dismissed due to a subsequent settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double court fee penalty is applicable only upon confirmation of the challenged decision or ordinary inadmissibility, not when inadmissibility arises from a termination of the subject matter via settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32743-2018 proposto da: FASOLINO LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TROISI; -ricorrente - contro COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANIELLO COSIMATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 388/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. RILEVATO CHE Oggetto Cessazione della materia del contendere R.G.N.32743/2018 Cron. Rep. Ud.06/02/2024 CC 1. Con sentenza n. 1131 del 2007 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda di risarcimento del danno, parametrato alle indennità stipendiali apicali da cui era stato pretermesso, proposta da Luigi Fasolino in ragione dell’accertata illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale conferitogli dal Comune di Castel San Giorgio.
2. La Corte territoriale, in accoglimento del gravame incidentale proposto dal datore di lavoro, rigettava tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
3. La S.C., con la sentenza n. 9728 del 2017, in accoglimento del ricorso dal lavoratore, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte territoriale di Salerno in diversa composizione che, per quanto qui rileva, così statuiva: “in accoglimento del presente ricorso in riassunzione liquida in complessivi € 9846,16, oltre interessi ex art. 16 l. n. 412 del 1991 dalla domanda e fino all’effettivo soddisfo, le somme dovute al Fasolino per indennità di p.o. per gli ultimi mesi di lavoro”.
4. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, Luigi Fasolino, che lamentava l’erroneità della sentenza di appello per aver condannato il Comune di San Giorgio al solo pagamento della indennità di posizione e non anche diquella di risultato.
5. Resisteva con controricorso il Comune di Castel San Giorgio. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va rilevato che l’avvocato di Luigi Fasolino, anteriormente alla trattazione del giudizio in camera di consiglio depositava istanza di cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione delle parti circa l’oggetto del giudizio.
2. Il Collegio, rilevato che la transazione in atti è idonea alla definizione del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio di legittimità in armonia con quanto pattuito dalle stesse parti nella transazione di cui innanzi.
3. Non va disposto il raddoppio del contributo unificato in adesione ad un consolidato indirizzo di questa Corte da ultimo ribadito da Cass. Sez. 3 , n. 20697 del 20/07/2021 , r v. 662193 –01 che sul punto ha chiarito che: i n tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del