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Ordinanza — n. 4528/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4528/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4528/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2733-2017 proposto da: DUCROT MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETTINARI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO Oggetto R.G.N.2733/2017 Cron.

Regesto Legislator

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art. 2946 c.c; Ordinanza — n. 4528/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Conclusivamente, va escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex L. n. 1338 del 1962, art. 13, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Parole chiave

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nuova domanda di rendita d'invalidità contributi di previdenza impagati accredito di vecchiaia diritti a pensione deducibilità dei contributi di mantenimento rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 2946 c.c
1338/62 e dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2733-2017 proposto da: DUCROT MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETTINARI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO Oggetto R.G.N.2733/2017 Cron.

Rep. Ud.28/11/2023 CC MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2915/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2016 R.G.N. 1238/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 2733/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19 . 7 .2016 n. 2915 , la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello incidentale dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettatola domanda proposta da Mario Ducrot nei confronti dell’Inps che era volta a chiedere la costituzione di una rendita vitalizia per contributi omessi e/o prescritti, relativi al periodo lavorativo 1.10.1965-15.4.1973, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge n. 1338/62, presentata da quest’ultimo in data 4.4.1996.

L’Istituto previdenziale, in particolare, pur vittorioso nel merito in primo grado, aveva chiesto, in via incidentale, in sede di gravame, la declaratoria di decadenza del medesimo Mario Ducrot dall’azione giudiziaria, avverso il diniego manifestato dall’Istituto previdenziale nei confronti della predetta domanda del 4.4.96, avendo, invece, l’Istituto previdenziale accolto analoga ma successiva domanda del 26.6.2007. In particolare, vi era stata una originaria domanda, in data 4.4.1996, ex art. 13 comma 5 della legge n. 1338/62 e a quella data il costo della costituzione della predetta rendita era stato calcolato in € 2.889,29.

Tale domanda di Mario Ducrot era stata però respinta con provvedimento del 16.2.1999, notificato a mezzo raccomandata del 29.3.2002 (tornata al mittente per compiuta giacenza), per mancanza di elementi certi in ordine al rapporto di lavoro. Successivamente, il medesimo Ducrot era riuscito ad ottenere il riconoscimento giudiziale dell’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo 1.10.1965-15.4.1973, con qualifica di impiegato amministrativo ed orario di lavoro di otto ore giornaliere, pertanto, in data 13.7.2006, aveva presentato istanza di revisione in autotutela del rigetto della domanda del 1996, presentando nuovi elementi (in particolare, la pronuncia giudiziale di accertamento del rapporto di lavoro con Sati spa), ma l’Inps, in data 4.9.2006 confermava il rigetto, avvisando il Ducrot della possibilità di avanzare una nuova domanda di costituzione di rendita vitalizia.

Il Ducrot per non avere ritardi nella percezione della pensione di anzianità, in data 26.7.2007, presentava una nuova domanda di costituzione di rendita vitalizia, che veniva accolta, con un calcolo della somma dovuta questa volta pari a € 139.429,34, che egli versava tempestivamente. La presente domanda giudiziaria è, quindi, volta a denunciare il comportamento illegittimo dell’Inps, e a chiedere la restituzione della somma versata in più rispetto alla somma calcolata con la prima domanda, in quanto a seguito dell’istanza di revisione in autotutela, l’Istituto – ad avviso del Ducrot - avrebbe dovuto considerare come ancora utile valida ed efficace l’originaria domanda del 1996 (con il minor costo di costituzione della rendita in € 2.889,29), in virtù dell’accertamento giudiziale del rapporto di lavoro, svoltosi nel periodo richiesto, con Sati spa.

La Corte d’appello accoglieva, quindi, l’eccezione di decadenza per decorso del termine decadenziale di tre anni per la proposizione dell’azione giudiziaria in materia di “trattamenti pensionistici”, decorrenti dalla tempestiva comunicazione del diniego dell’Inps ovvero dall’esaurimento del procedimento amministrativo (300 gg.), rispetto alla presentazione della domanda del 4.4.96. Avverso tale sentenza, Mario Ducrot ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del DPR n. 639/70, dell’art. 47 della legge n. 88/89, dell’art. 13 della legge n. 1338/62 e dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato il ricorrente decaduto dall’azione giudiziaria, avverso il diniego nei confronti della domanda amministrativa di costituzione della rendita vitalizia presentata il 4.4.1996, in quanto la fattispecie verteva in tema di omissione contributiva da parte del datore di lavoro e non di trattamento pensionistico a favore del lavoratore, per il quale solo vale l’istituto della decadenza triennale, ex art. 47 DPR n. 639/70, mentre la prescrizione delle omissioni contributive erano regolate dall’art. 13 della legge n. 1338/62.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “(…)l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda -ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. 31184 del 2017)” (Cass. n. 32500/21, punto 20 della motivazione; cfr. 26248/23 non massimata).

Pertanto, nella specie, non si verte, per poter invocare l’estensione del regime decadenziale, nell’ambito della protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra le tante, Cass. n. 13630/20), ma nella presente vicenda è questione del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, istituto di carattere generale dell’assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps, per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione.

Infatti, secondo Cass. n. 32500 cit., l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato.

Conclusivamente, va escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex L. n. 1338 del 1962, art. 13, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diRoma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese