Cassation appeal dismissed as withdrawn; court notes withdrawal does not trigger late payment penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished due to the appellant's withdrawal, which was accepted by the respondent. The lower court had previously dismissed the opposition to an injunction regarding unpaid labor credits, ruling that prescription was suspended until the final judgment became res judicata. Although the withdrawal occurred after the initial filing, the Court ruled that the specific statutory penalty for late payment of court fees applies only to original inadmissible appeals, not to subsequent withdrawals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002; The withdrawal of a cassation appeal does not trigger the late payment penalty for court fees, as the sanction is designed to deter dilatory original filings rather than subsequent withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21761-2021 proposto da: RAI -RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VOTA GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato SARA D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto R.G.N.21761/2021 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 2900/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da RAI Radio Televisione Italiana spa avverso la decisione (n. 1860/18), con cui il tribunale locale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1468/2017 emesso in favore di Vota Giuseppe in esecuzione della sentenza n. 6354/2004 del tribunale di Roma , parzialmente riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 8234/2010, divenuta irrevocabile a seguito della decisione della Corte di legittimità n. 14355/15. La Corte territoriale aveva ritenuto di confermare la decisione del tribunale in punto di rigetto della eccezione di prescrizione dei crediti retributivi conseguenti alla originaria sentenza del tribunale del 2004 accertativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la RAI e il Vota.
In particolare la corte di merito aveva ritenuto che, in ossequio al principio di cui all’art.2945 co.2 c.p.c., secondo cui se l’interruzione della prescrizione è avvenuta in seguito alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la prescrizione non corre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Nel caso in esame la prescrizione dei crediti discendenti dall’accertamento del rapporto di lavoro e del diritto al corretto inquadramento era ritenuta sospesa sino al deposito della sentenza di legittimità definitoria del giudizio.
La corte di merito richiamava il precedente in termini del giudice di legittimità ( Cass.n. 2233/2020) e valutava che correttamente la corte d merito aveva valutato come direttamente discendente il diritto di credito in questione, afferente differenze retributive per il corretto inquadramento, dalla sentenza del 2004 di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con la conseguenza che la prescrizione dello stesso credito era rimasta sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del diritto accertato. Avverso detta decisione proponeva ricorso la RAI con unico motivo cui resisteva con controricorso Giuseppe Vota.
Nelle more del giudizio tra le parti intercorrevano trattative per il bonario componimento della lite. Successivamente la RAI - Radiotelevisione Italiana spa con atto del 2 ottobre 2023 dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione. Con successiva dichiarazione del 7 novembre 2023 Giuseppe Vota accettava la rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che, a seguito degli accordi intervenuti tra le parti, la ricorrente RAI ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal lavoratore. Prendendosi atto della rinuncia al ricorso, si dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
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