Ordinanza — n. 4473/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL in capo ai professionisti associati nello Studio Infermieristico A. Parravicini ed Associati; a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha richiamato i principifissati da Cass. nr. 15971 del 2017 anche argomentando da Corte Cost. nr. 25 del 2016;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4473/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Parravicini ed Associati; a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha richiamato i principifissati da Cass. nr. 15971 del 2017 anche argomentando da Corte Cost. nr. 25 del 2016;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29009-2017 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO A. PARRAVICINI ED ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE Oggetto Studio Professionale Obbligo Assicurativo INAIL R.G.N. 29009/2017 Cron.
Rep. Ud. 24/10/2023 CC GIUSEPPE MAZZINI n. 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA ALLEGRETTI; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 388/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/09/2017 R.G.N. 62/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL in capo ai professionisti associati nello Studio Infermieristico A. Parravicini ed Associati;
2. a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha richiamato i principifissati da Cass. nr. 15971 del 2017 anche argomentando da Corte Cost. nr. 25 del 2016;
3. avverso tali statuizioni l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria;
4. lo Studio Associato indicato in epigrafe ha resistito con controricorso. E’ rimasta intimata la società di riscossione;
5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:
6. con l'unico motivo di censura – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell’art. 4, nr. 7, e dell’art. 9, 2° co., D.P.R. nr. 1124/1965, in relazione alla legge nr. 1815 del 1939, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti: ad avviso di parte ricorrente, infatti, le caratteristiche concrete dello Studio associato rendono lo stesso un soggetto giuridico autonomo assimilabile, per i meccanismi operativi, aduna vera e propria società; ricorrerebbero, perciò, le indicazioni provenienti daCass. nn. 12095 del 2006 e 13278 del 2007 , secondo le quali a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l'attività lavorativa;
7. i l motivo è infondato ;
8. non in discussione , in questa sede, la natura dello Studio controricorrente e i rapporti tra gli associati , l e pertinenti argomentazioni di Cass. n r . 15971 del 2017 , richiamate a fondamento della statuizione impugnata,sono state ribadite da Cass. nr. 30428 del 2019 e, successivamente, da Cass. nr. 33203 del 2021 e Cass.nr.1777 del 2023;
9. si è dunque consolidato il principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l'assoggettamento delle associazioni professionali all'obbligoin questione, (cosìcome non lo contemplano per il mero libero professionista); 10.i precedenti richiamati -al cui supporto argomentativo si rinvia ex art. 118 disp.att.cod.proc.civ . anche per ciò che riguarda il superamento delle considerazioni espresse da Cass. nn. 12095 del 2006e 13278 del 2007 - vanno in queste sede confermati e ribaditi: ne consegue ilrigetto del ricorso; 11.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Studio controricorrente, come in dispositivo; nulla deve provvedersi in relazione alla società di riscossione che non ha svolto attività difensiva; 12.tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso