Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on overtime pay and witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a former employee against a lower court's decision denying overtime compensation. The employee argued that the appellate court improperly favored one witness over others and misapplied burden of proof rules regarding overtime work. The court held that evaluating witness credibility and weighing conflicting testimonies are factual assessments reserved for the trial judge, making the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Appeals against judgments on labor disputes are inadmissible when they merely seek a re-evaluation of factual evidence or witness credibility rather than demonstrating a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30494-2021 proposto da: STAN CRISTINA ELENA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA SAVELLA; -ricorrente - contro COLASUONNO NICOLA, COLASUONNO ALDO; -intimati - contro COLASUONNO NUNZIO, già socio accomandatario nonché amministratore unico della F.lli Colasuonno di Nunzio, Nicola, Oggetto R.G.N.30494/2021 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC Aldo C. società liquidata in data 30/07/2020 e per COLASUONNO RICCARDO, già socio accomandante della F.lli Colasuonno di Nunzio, Nicola, Aldo C.
S.a.s., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO PREZIOSA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 594/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 931/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bari aveva accolto l’appello proposto dalla F.lli Colasuonno Di Nunzio Nicola, Aldo C. SAS avverso la decisione con cui il Tribunale di Trani aveva condannato la predetta società a pagare in favore di Stan Cristina Elena la somma di E. 69.490,22, di cui E.6.320,98 a titolo di TFR ed il resto per differenze retributive in ragione del lavoro straordinario prestato, oltre accessori di legge.
La corte territoriale, valutando l’attività istruttoria svolta ed in particolare le testimonianze rese, attribuiva maggiore incisività ed attendibilità al teste Pistillo e, considerati i principi regolanti la prova in tema di lavoro straordinario, valutava che tale prova non fosse stata fornita dalla lavoratrice. Rigettava quindi la originaria domanda di quest’ultima. Avverso detta decisione Stan Cristina Elena proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società anche con successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta l’errata interpretazione delle prove testimoniali avendo, la corte di merito, in una situazione di contrasto tra le diverse testimonianze assunte, privilegiato le dichiarazioni di un teste senza compiutamente esporre le ragioni di maggiore credibilità dello stesso.
Il motivo risulta infondato. La corte ha spiegato le ragioni di maggiore credibilità del teste Pistillo avendo quest’ultimo lavorato continuativamente (16 anni) nella società. Ha poi soggiunto che gli altri testi, peraltro legati ai titolari della società da vincoli di parentela, hanno potuto riferire solo episodi frammentari sull’orario di lavoro. La corte di appello ha dunque dato conto della propria scelta decisionale. Occorre ribadire che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.n. 16056/2016;
Cass.n. 29404/2017). La sentenza in esame risulta coerente con i suddetti principi. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., per non aver, la corte di merito, fatto uso corretto del principio sull’onere probatorio in tema di lavoro straordinario. In particolare, è lamentata la errata interpretazione delle dichiarazioni di una teste (Dinca) che avrebbe affermato, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, che nel periodo aprile 2011 giugno 2011 e settembre 2011 dicembre 2011, la Stan avesse comunque lavorato.
Il motivo, pur diretto a denunciare la violazione di legge, in realtà contiene una denuncia di errata/omessa valutazione di talune dichiarazioni testimoniali. Oltre che richiamare il principio sopra evocato in punto di valutazione della prova rimessa al giudice del merito, occorre anche ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Cass.n. 8758/017-18721/2018).
Peraltro nella censura in esame è specificamente lamentata la mancata considerazione di una dichiarazione testimoniale, ma nulla è specificato circa la assoluta e decisiva rilevanza della stessa ai fini di una differente decisione. Per tali molteplici ragioni il motivo è inammissibile. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione giusta dichiarazione resa dal procuratore ex art. 93 c.p.c.. Non sussistono le condizioni per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per