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Ordinanza — n. 4344/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agricultural colony contract rejection due to lack of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4344/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal rejected the applicants' opposition to an INPS inspection report that cancelled their status as agricultural colony workers, finding no proof of the required product-sharing arrangement. The applicants appealed to the Supreme Court claiming violations of civil code articles regarding colony contracts and the existence of a prior judgment in their favor. The Court dismissed the appeal because the arguments criticized factual findings rather than legal errors and failed to specify the content of the alleged prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169 c.c.; Art. 360, co. 1, n. 3, n. 5 c.p.c.; Appeals based on factual assessments are inadmissible unless they allege omission of decisive facts, and claims of res judicata must specify the content of the prior judgment and demonstrate prior objection.

Parole chiave

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agricultural colony contract product sharing requirement res judicata effect factual assessment appeal procedural inadmissibility azienda agricola stralcio dai ruoli distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2164 c.c.
Art. 2165 c.c.
Art. 2166 c.c.
Art. 2167 c.c.
Art. 2168 c.c.
Art. 2169 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17310/20
Cass. 26627/06
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23336-2018 proposto da: PASCENTE DONATA, GALANTE VITTORIA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato GIOVANNI GRATTACASO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Contratto di colonia; giudicato R.G.N.23336/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 291/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava le opposizioni proposte da Galante Vittoria e Pascente Donata avverso un verbale ispettivo dell’Inps che aveva disposto la loro cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disconoscendo il rapporto di colonia tra le stesse e il concedente Iacullo Gerardo. Riteneva la Corte che la sentenza resa nei confronti di Iacullo non potesse avere eff icacia di giudicato nei confronti delle odierne ricorrenti, rimaste estranee a quel giudizio.

Nel merito, la Corte ha considerato che gli elementi istruttori acquisiti non consentissero l’affermazione della sussistenza dei rapporti di colonia, essendo per un verso inattendibili i testi, e per altro verso rilevanti gli elementi portati dal verbale ispettivo, che concludevano per un’attività svolta da tutti i familiari nella impresa di Iacullo. Avverso la sentenza, Galante Vittoria e Pascente Donata ricorrono per due motivi. L’Inps resiste con controricorso illustrato da memoria. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: Con i due motivi di ricorso da trattare congiuntamente , si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169 c.c. per avere la Corte escluso i contratti di colonia, come invece risultava dimostrato in giudizio. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato il giudicato formatosi in due giudizi, conclusisi con l’annullamento del verbale ispettivo, resi nei confronti di Iacullo e Pascente. I motivi sono inammissibili. La Corte d’appello, mediante accertamento in fatto, ha escluso che fosse fornita la prova di rapporti di colonia, non essendo dimostrato che vi fosse la ripartizione dei prodotti tra concedente e concessionarie, e risultando Iacullo titolare dell’impresa.

I motivi, a dispetto della rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.3 c.p.c., non muovono alcuna censura di violazione di legge ma criticano tale accertamento di fatto. Senonché, i vizi relativi all’accertamento in fatt o sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e il ricorso non adduce alcun elemento di fatto decisivo che sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c., mostrandosi così inammissibile. Inammissibilità sussiste anche rispetto all’ulteriore argomento del ricorso, fondato sull’esistenza di un giudicato a sé favorevole.

Il ricorso non indica specificamente quale sarebbe il contenuto delle due sentenze favorevoli, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass.17310/20, Cass.26627/06). Peraltro, riguardo a Pascente Donata, l’unica cui può porsi un problema di efficacia esterna del giudicato poiché Iacullo è terzo estraneo e il giudicato a lui favorevole non si estende alle parti del presente processo, il ricorso parla di un unico verbale di accertamento (n.720000431480) che sarebbe stato annullato nel giudizio chiusosi con sentenza asseritamente passata in giudicato e non annullato nel presente giudizio; il motivo però non allega che l’eccezione di giudicato fu proposta già dinnanzi alla Corted’appello nonostante la sentenza impugnata abbia taciuto sulla questione.

In tal modo, il motivo risulta inammissibile poiché giunge ad introdurre in questa sede una questione