Italian Supreme Court rejects appeal, ruling gross pay for exodus bonus must include the 13th salary per regional law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by the Calabrian agricultural agency against a lower court ruling that ordered the agency to pay a bonus to an employee. The employee had argued that a Constitutional Court decision invalidating a regional law meant the 13th salary should be excluded from the bonus calculation base. The Court rejected this, holding that the 13th salary must be included in the gross monthly pay for the bonus calculation under the relevant regional law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 legge Regione Calabria 2 marzo 2005 n. 8; Art. 44 legge Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15: The concept of gross monthly remuneration for the purpose of calculating an exodus incentive bonus must include the 13th salary, rendering unconstitutional interpretations that exclude it applicable to ongoing disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28289-2018 proposto da: ARSAC AZIENZA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE - GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI CAMPITELLI 3, presso la DELEGAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMINE SANTAMARIA, EUGENIO CARNOVALE; -ricorrente - contro GRECO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DELL'OLMO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SCARCELLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1140/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 1584/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.28289/2018 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC RILEVATO - che, con sentenza de l 29 giugno 2018 , la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, accoglieva la domanda proposta da Franco Greco nei confronti dell’A.R.S.A.C. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese –Gestione stralcio A.R.S.S.A., avente ad oggetto la condanna dell’allora A.R.S.S.A. al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ A.R.S.S.A. con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l.
Regione Calabria n. 9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che alla nozione di retribuzione lorda mensile alla quale le parti hanno inteso riferirsi nel contratto tra le stesse concluso, debba attribuirsi il significato desumibile dalla sentenza n. 271 del 2011 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della legge regionale di interpretazione autentica (leggereg. n. 15 del 2008, art. 44, comma 2) che aveva escluso la 13^ mensilità dalla base di calcolo dell’incentivo all’esodo dei dipendenti regionali previsto dall’art. 7 l.
R. n. 8/2005; - che per la cassazione di tale decisione ricorr e l’ARSAC – Gestione stralcio ARSSAA, affidando l’impugnazione a sei motiv i , cui resiste, con controricorso, Franco Greco; CONSIDERATO - che, con il primo motiv o , l’Azienda regionale ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. , imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato il contratto di risoluzione del rapporto di lavoro, sovrapponendo alla nozione di retribuzione desumibile dalla somma indicata nel contratto altra diversa e meno inclusiva desunta aliunde; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., l’Azienda regionale ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo questa derivare dal disconoscimento del valore vincolante dell’intesa negoziale formatasi con riferimento alla corresponsione di una specifica somma a titolo di incentivo all’esodo determinata nell’atto; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., l’Azienda regionale ricorrente, in via subordinata, ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo del mancato rispetto del principio dell’autonomia contrattuale che legittimava l’accettazione da parte del dipendente dell’indennità incentivante nell’importo quantificato nell’atto; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.
è prospettata in relazione alla mancata rimessione al contraddittorio delle parti della questione rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale e non sollevata dalle parti della nullità della clausola 3 del contratto di risoluzione del rapporto; - che con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, comma 2, c.c., lamentandosil’erroneità della sancita nullità della clausola contrattuale recante la quantificazione della somma dovuta a titolo di incentivo all’esodo per non essere quella quantificazione, pur non comprensiva delle mensilità aggiuntive, contraria ad alcuna norma imperativa ed, in ogni caso, inidonea a ledere un interesse pubblico generale; - che, con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 30 legge cost. n. 87 del 1953 è dedotta con riferimento all’inopponibilità degli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 44 L.
R. n. 15 del 2008 di cui alla pronunzia della Corte costituzionale n. 271del 2011 rispetto a rapporti giuridici da ritenersi esauriti alla data di pubblicazione della sentenza quale assume esser quello oggetto della presente controversia; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 1748del 2017 e ribadito da numerose successive decisioni, alle cui motivazioni si rinvia, per il quale nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dall’art. 7 leggeRegione Calabria 2marzo 2005 n. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità; - come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con la citata sentenza n. 271 del 2001, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 44 legge Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 - che disponeva in senso contrario – tale assunto, nella specie, non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale che, limitandosi ad effettuare il calcolo matematico delle somme dovute, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che, conseguentemente, mentre non si pone alcuna questione relativa alla violazione dell’autonomia negoziale delle parti, impropria si rivela la declaratoria di nullità della clausola 3 del contratto individuale (con conseguente assorbimento della censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio), che, tuttavia, non incide sulla correttezza del dispositivo della sentenza impugnata, risultante conforme a diritto, così da non doversene disporre la cassazione ma la mera correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.; - che comunque deve ritenersi invocabile l’effetto abrogativo ex tunc della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011, intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, il ricalcolo dell’indennità incentivante, non ostandovi preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronunzia di incostituzionalità, che sole impedirebbero l’estensione degli effetti dell’incostituzionalità ai rapporti ormai esauriti(quale non è il presente) , secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 321/2016, Cass. n. 20100/2015, Cass.n.289/2014 e Cass. n. 355/2013); - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p