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Ordinanza — n. 4151/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming ten-year prescription applies to early exit incentive payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4151/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Maria Scerbo's appeal against the Calabria Region regarding the prescription period for his early exit incentive payment. Scerbo argued that the ten-year ordinary prescription rule applied because the payment stemmed from a resolution contract rather than the employment relationship itself. The court held that the incentive was strictly retributive and linked to the termination phase, thus correctly applying the five-year special prescription rule under Article 2948 of the Civil Code. Consequently, the claim was deemed time-barred, and the appeal was dismissed with costs awarded to the Region.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 5 cod. civ.; The incentive payment for early exit from public service is considered retributive and subject to the five-year special prescription period, not the ten-year ordinary period.

Parole chiave

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prescription period early exit incentive retributive nature five-year limitation public service termination ten-year ordinary special prescription ricalcolo delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 5 cod. civ.
La Corte d’Appello ha affermato chenella specie trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360,n.
Art. 3 Cost.
in relazione all’art. 360,n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
C ondanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 .000,00 per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 2318 del 2022
Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex aliis, Cass., n. 2318 del 2022, n.
Cass., n. 12198 del 2020
Cass., n. 1748 del 2017
Cass., n. 25270 del 2016
c iv ., (Cass., n. 25270 del 2016).
Cass., n. 14322 del 2016
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17509/2018R.G. proposto da SCERBO Giuseppe Maria , rappresentato e difeso dall’avv. ROSARIO CHIRIANO, ed elett. domiciliat o in Roma , presso lo studio dell’avv. ANDREA G. MAGGISANO, via Giovanni Bettolo 9. -ricorrente - contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12 , presso lo studio dell’avv. GRAZIANO PUNGI ’ , rappresenta ta e difensa dall’avv. NICOLA GRECO. -controricorrente - avverso la s entenza n. 1 740 /201 7 , depositata il 5.12.2017 della Corte d’Appello di Catanzaro , RG 1363 del 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal Consigliere Irene Tricomi .

FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da Giuseppe Maria Scerbo nei confronti della Regione Calabria avverso la sentenza con la quale il T ribunale di Catanzaro aveva dichiarato estinto per prescrizione quinquennale il diritto al computo del tredicesimo rateo nella base di calcolo dell’indennità supplementare dovutagli a titolo di incentivo all’esodo anticipato. Il lavoratore aveva adito il Tribunale chiedendo, in ragione dell’accordo di risoluzione del rapporto stipulato ai sensi della legge reg. n. 8 del 2015, il riconoscimento e la corresponsione delle spettanze di cui all’art. 7 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2005, con l’applicazione nella base di calcolo della tredicesima mensilità, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte d’Appello ha affermato chenella specie trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato indue motivi, assistiti da memoria. La Regione Calabriasi è difesa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, c od . c iv . in relazione all’art. 360,n. 3, c od . p roc . c iv .Il ricorrentericorda il contenuto precettivo dell’art. 2948, cod. civ. rubricato “prescrizione di cinque anni” eprospetta che il caso di specie non rientra nelle ipotesi previste da detta norma.

L’incentivo all’esodo richiesto dal ricorrenteha natura di corrispettivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e rientra, pertanto, nelle ipotesi applicative del regime di prescrizione ordinaria decennale. Il credito vantato da esso lavoratore scaturisce non già dal rapporto di lavoro, ma dal contratto di risoluzione anticipata dello stesso ed è, pertanto, finalizzato a mutare il titolo e a estinguere le pregresse posizioni soggettive, costituendone al loro posto altre, autonome e distinte, sottratte al termine prescrizionale proprio e soggette a quello ordinario decennale.

2. Il motivonon è fondato. Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex aliis, Cass., n. 2318 del 2022, n. 12198 del 2020, n. 1748 del 2017) nel concetto di «retribuzione lorda» previsto dall'articolo 7 della legge Regione Calabria nr. 2 marzo 2005 n. 8, nell’unica interpretazione possibile (come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza nr. 271/2001, la norma di interpretazione autentica di cui all’ articolo 44 della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, che disponeva in senso contrario) deve essere inclusa la 13^ mensilità.

Nella specie, la cessazione dal servizio è stata preceduta da un accordo intercorso tra le parti del rapporto di lavoro e trova, quindi, applicazioneil principio già enunciato da questa Corte nell’esaminare analoga fattispecie , relativa all’applicazione dell’art. 7 della legge reg. Calabria n. 8 del 2005 e al termine di prescrizione (Cass., n. 487 del 2021 , che richiama Cass. n. 17736 del 2007, n. 6663 del 2002),secondo cui: "Allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un proprio dipendente e dalla richiesta, da parte di quest'ultimo, di una somma di denaro quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma di denaro, erogata in esecuzione di quell'accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva".

Pertanto, con riguardo alla fattispecie in esame disciplinata dalla legge reg. in esame, la Corte d’Appello ha affermato correttamente che l'indennità, era strettamente collegata alla fase conclusiva del rapporto e ricadeva nell'ambito applicativo di cui all'art. 2948, cod.civ., n.

5. Va inoltre considerato che nella specie viene in rilievo un'azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, azione assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 5 , c od . c iv ., (Cass., n. 25270 del 2016).

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3Cost., in relazione all’art. 360 , n. 3, cod. proc. civ . Violazione del principio della certezza del diritto. La sentenza di appello violerebbe l’art. 3, Cost. poiché porrebbe in atto una illegittima immotivata disparità di trattamento tra ex dipendenti regionali che avevano beneficiato dell’esodo anticipato, avendo sempre riconosciuto la prescrizione decennale del diritto all’indennità di esodo tranne nel caso di specie, ove il lavoratore ha avuto negato il riconoscimento del proprio diritto alle spettanze di cui alla tredicesima mensilità sull’indennità di esodo unicamente a causa della erronea applicazione al caso di specie della prescrizione quinquennale. Nel merito, il lavoratore ribadisce la fondatezza della sua richiesta.

4. Il motivo è inammissibile, atteso che è irrilevante la circostanza che altri lavoratori, pur versando in situazione analoga da quella dell’odierno ricorrente, abbiano visto un esito diverse in appello con sentenze non impugnate dalla Regione. Ed infatti, come già affermato da questa Corte, è da escludersi che dall’eventuale attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere io stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all'interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi (Cass., n. 14322 del 2016).

5. Ilricorso deve essere rigettato.

6. L e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso . C ondanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 .000,00 per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p