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Ordinanza — n. 3999/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS revocation appeal for factual error regarding non-notice to a third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3999/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the INPS's revocation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly identified a factual error regarding the lack of notification to Gwen S.R.L. The INPS argued the appeal was based on a judicial error concerning the indivisibility of the case and the necessity of notifying all parties, while Wind Tre S.P.A. contested the factual premise. The court rejected these arguments, stating the lower court's finding of non-notice was an autonomous factual assessment not dependent on the parties' defenses, thus satisfying the strict requirements for a revocation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 375, 380-bis c.p.c.: A revocation appeal based on a factual error is inadmissible if the lower court's finding of fact is autonomous and not derived from the appellant's erroneous deductions or if the alleged error does not affect the essential truth of the proven facts.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual error standard non-notice procedural defect autonomous factual assessment INPS social security dispute restituzione dei sussidi statali ripristino della rendita di invalidità riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
26/10/2023 giurisdizione Revocazione (art. 391-bis c.p.c.) per errore di fatto -2 - e GWEN S.R.L.
Art. 375, secondo comma, numero 4-ter, c.p.c.
Art. 380-bis.1., primo comma, c.p.c.
-3 - 7.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1., secondo comma, c.p.c.
-3 - 7.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
art. 391-bis c.p
26/10/2023 giurisdizione Revocazione (art. 391-bis c.p.c.) per errore di fatto -2 - e GWEN S.R.L.
art. 391-bis cod. proc. civ
26/10/2023 giurisdizione Revocazione (art. 391-bis c.p.c.) per errore di fatto -2 - e GWEN S.R.L.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

NANZA sul ricorso 28249-2022 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per revocazione, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrent e per revocazione – contro WIND TRE S.P.A., quale avente causa di H3G S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato ANDREA DI PORTO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI, 13 – controricorrente – R.G.N.28249/2022 Cron.

Rep. C.C. 26/10/2023 giurisdizione Revocazione (art. 391-bis c.p.c.) per errore di fatto -2 - e GWEN S.R.L. –intimata – per la revocazione dell ’ordinanza n. 24891 del 20 22 della C ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18 agosto 20 22 (R.G.N. 17205/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 6 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso notificato il 17 novembre 2022, l’INPS chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte, recante il numero 24891 del 2022 e depositata il 18 agosto 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Istituto e inefficace il ricorso incidentale di H3G S.P.A. e ha così confermato la pronuncia della Corte d’appello di Milano.

Dal canto suo, la Corte territoriale aveva respin to il gravame dell’INPScontro la decisione del Tribunale della medesima sede, che aveva affermato l’obbligo della società committente di corrispondere i contributi rivendicati dall’INPS, con esclusione, tuttavia,delle sanzioni civili, destinate a gravare sul solo appaltatore inadempiente. 2.–Wind Tre s.p.a., quale avente causa di H3G s.p . a ., resiste con controricorsodel 23 dicembre 2022. 3.–Gwen s.r.l. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 4.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma,numero 4-ter), e 380 - bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.– Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte , chiedendo di dichiarare inammissibileil ricorso. 6.– La parte ricorrente e la parte controricorrente , prima dell’adunanza in camera di consiglio, hannodepositato memoria. -3 - 7.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Nell’ordinanza impugnata, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale in considerazione dell’inesistenza della notifica a Gwen s.r.l. e ha osservato, a tale riguardo, che «il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato (pur risultante dalla visura camerale), come da relata allegata alla memoria illustrativa». L’INPS non ha dato nuovo impulsoal procedimento di notifica con la tempestività necessaria e «non ha documentato alcuna circostanza eccezionale da cui potesse dipendere il ritardo nella riattivazione con immediatezza del procedimento notificatorio». 2.– Nell’unico motivo di ricorso per revocazione (artt. 391- bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.),l’Istituto sostiene che l’ordinanza sia viziata da «un’erronea valutazione di un fatto, considerato che la difesa dell’Ente nella memoria illustrativa […] non ha dichiarato che la notificazione era inesistente, perché il destinatario sconosciuto all’indirizzo» (pagina 5 del ricorso per revocazione).

Il ricorrente ravvisa, pertanto, «una erronea percezione di fatti, […] un’erronea lettura del contenuto materiale degli atti del processo», una svista, che avrebbe indotto questa Corte a supporre «che la difesa dell’Ente avesse dichiarato inesistente la propria notificazione, avendo assunto invece di aver regolarmente notificato il ricorso all’appaltatore, parte contumace nei precedenti giudizi» (la già richiamata pagina 5 del ricorso per revocazione). 3.–Il ricorso è inammissibile. 4.–L’impugnazione per revocazione delle pronunce di questa Corte è ammissibile, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.

L’errore revocatoriopresuppone l’esistenza di divergenti -4 - rappresentazioni dello stesso oggetto, che emerg ono dal provvedimento impugnato e , rispettivamente, dagli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Il rimedio della revocazione può emendare solo quell’errore che abbia indotto il giudice a supporre l ’ esistenza (o l ’ inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o, viceversa,accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez.

V, 11 gennaio 2018, n. 442). Ne consegue che è inammissibile il ricorsoper revocazione che non denunci una svista percettiva immediata mente riscontrabile , ma un’errata considerazione o un’errata interpretazione dell ’ oggetto di ricorso e, quindi,investa un errore di giudizio (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). 5.–L’ordinanza impugnata puntualizza che la notifica è inesistente, proprio perché il destinatario risulta sconosciuto all’indirizzo indicato, pur se corrispondente a quello fornito dalla visura camerale, e fonda tale convincimento sulla relata, che l’Istituto ha allegato alla memoria illustrativa.

La declaratoria d’inesistenza della notifica a Gwen s.r.l., che ha condotto questa Corte a una statuizione d’inammissibilità del ricorso principale, scaturisce, pertanto, da una valutazione degli atti processuali, che esula per sua natura dall’ambito applicativo del rimedio revocatorio, circoscritto alle sole sviste percettive rilevabili ictu oculi. Talevalutazione è autonoma e non rinviene il suo fondamento nelle deduzioni dell’Istituto, che in questa sede si considerano erroneamente percepite. Invero, nessun rilievo la motivazione conferisce a tali deduzioni: l’ordinanza si limita a menzionare la documentazione (relata di notifica) -5 - prodotta con la memoria illustrativa, senza proferire parola sulle difese della parte e senza desumerne implicazioni di sorta. 6.–Inoltre, come si evidenzia nel controricorso (pagina 6), i dati del processo sono stati esattamente percepiti nella loro “oggettività” e nella loro realtà fenomenica.

Sono persuasivi, pertanto, i rilievi del Pubblico Ministero, che così ha argomentato la richiesta di dichiarare inammissibile l’odierno ricorso: «La censura, però, pare eccentrica rispetto alla decisione impugnata, che non ha fondato la conclusione di inesistenza della notifica sulle deduzioni difensive di INPS, erroneamente interpretate, ma, come già detto, sull’accertamento di un fatto la cui realtà non è contestata». Su questo profilo, che si rivela dirimente, il ricorso per revocazione non articola rilievi di segno contrario, idonei a suffragare un errore revocatorio e la conseguente ritualità dell’impugnazione proposta. 7.–Le notazioni della memoria illustrativa disvelano , infine, quel che rappresenta l’oggetto del contendere.

L’Istituto rimarca che la Corte avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, «essendosi in presenza di un ricorso su causa inscindibile, nel quale –appunto – vi erano due contraddittori necessari. Di talché, l’eventuale notificazione del ricorso ad una soltanto delle parti oltre i termini non avrebbe potuto essere causa di inammissibilità» (pagina 2 della memoria illustrativa). Nella sua essenza, il ricorso addita, dunque, un errore di giudizio, che verte sulle conseguenze della mancata notificazione a una delle parti di una causa asseritamente inscindibile. 8.–Ne discende che il ricorso per revocazione è inammissibile. 9.– Nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e la parte controricorrente, le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. -6 - Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese nel rapporto processuale con Gwen s.r.l., che non ha svolto attività difensiva. 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente WIND TRE S.P.A. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del co