Cassation court dismisses appeal against social security agency regarding small colony registration due to lack of cohabitation evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Vito Landolfi's appeal against the Salerno Court of Appeal's rejection of his request to re-register as an agricultural worker under the small colony scheme. Landolfi argued that a small colony existed between him and his daughter, citing a prior judgment and payment records, while the lower court found no cohabitation and noted the mother had leased the land. The court ruled the appeal inadmissible because the grounds failed to meet strict statutory requirements for challenging factual assessments or citing external judgments without specific details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; The Court of Cassation holds that appeals against factual findings regarding the existence of a small colony are inadmissible unless they demonstrate a violation of law or a specific error in the evaluation of evidence, and external judgments cannot be cited without precise identification of the text and parties involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22962-2019 proposto da: LANDOLFI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QURINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato CARLO SEGNALINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA CRISCUOLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2019 R.G.N. 693/2017;
Oggetto Piccola colonia R.G.N.22962/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda proposta da Landolfi Vito nei confronti dell’Inps per la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli stante la costituzione di piccola colonia per gli anni dal 2008 al 2011. Il contratto di piccola colonia sarebbe dovuto intercorrere tra il padre Landolfi e la figlia Lucia, quale concessionaria, ma la Corte rilevava che lo stesso Landolfi dichiarò di aver dato in comodato o in affitto i terreni alla moglie, la quale avrebbe poi concesso gli stessi in piccola colonia alla figlia Lucia.
Inoltre, i verbalizzanti dell’eseguito accertamento ispettivo, sentiti come testi, negarono la colonia per assenza di distribuzione proporzionata delle spese e per la mancanza dell’affidamento di uno specifico fondo dalla figlia. Stante tale quadro probatorio, la Corte escludeva l’esistenza della piccola colonia, non rilevando in senso contrario il fatto che la figlia avesse un nucleo familiare autonomo da quello dei genitori. Avverso la sentenza ricorre Landolfi Vito per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE:Con il primo motivo di ricorso, Landolfi Vito deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la Corte d’appello violato un giudicato esterno, reso dal tribunale di Salerno, che aveva accertato la piccola colonia tra Landolfi Vito e la figlia Lucia per gli anni dal 2008 al 2011. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c., per avere la Corte travisato le difese e le dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva detto di aver costituito la piccola colonia con la figlia dal2008 al 2011, e solo dal 2012 al 2014 di aver affittato i fondi alla moglie.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere la Corte dato rilievo alle sole dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti, invece inattendibili, senza considerare il contratto scritto e registrato di piccola colonia, e il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore della figlia, nonché le altre prove testimoniali acquisite in primo grado. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che i verbalizzanti avevano errato nella loro deposizione testimoniale, in quanto padre e figlia non convivevano e la mancanza di coabitazione costituisce uno degli elementi essenziali del contratto di piccola colonia.
Il primo motivo è inammissibile per sua genericità. Da un lato, il motivo non specifica se la sentenza che si invoca a fonte del giudicato esterno sia stata resa tra le odierne parti in causa, e quindi anche con la presenza dell’Inps quale parte processuale, e se l’oggetto di quel giudizio fosse il medesimo del presente, ovvero la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del ricorrente per gli anni dal 2008 al 2011; dall’altro altro, il motivo nemmeno indica specificamente il testo della sentenza invocata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass.17310/10).
Il secondo motivo è inammissibile. Sebbene rubricato come violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., il motivo non allega una violazione di legge, ma il semplice travisamento di una prova –dichiarazione orale di Landolfi Vito – e delle deduzioni difensive. Il travisamento non integra alcuno dei motivi a critica vincolata di cui all’art.360, co.1 c.p.c. Né del resto l’erronea valutazione del contenuto concettuale della tesi difensiva contenuta negli atti processuali di parte o l’erroneo apprezzamento della fonte di prova, come dimostrativa o meno del fatto che si intende provare, integra errore revocatorio (Cass.11657/06, Cass.7187/22).
Il terzo motivo è parimentiinammissibile. Con esso si censura l’erronea valutazione del materiale istruttorio, la quale però non integra violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., occorrendo a tal fine che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.6774/22) .
La censura sul libero apprezzamento della prova è ammissibile nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20), mentre il motivo nulla argomenta sui presupposti dell’omesso esame di un fatto decisivo. Il quarto motivo è infondato. Il fatto decisivo e omesso consisterebbe nel non aver considerato che padre e figlia non convivevano. La sentenza ha invece considerato tale mancata convivenza e dunque non ha omesso alcun fatto storico ritenuto decisivo. Ha però ritenuto che la presenza di due nuclei familiari autonomi non fosse rilevante ai f