Cassation court dismisses appeal for lack of specific allegations regarding appellate acquiescence and double ratio decidendi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Ernesto Trotta's appeal against the Second Instance Court's rejection of his claim for a small colony. Trotta argued the appellate court violated procedural rules by failing to examine specific exceptions and by re-examining evidence after the Inps allegedly acquiesced to the first instance's findings. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the content of the appellate act showing such acquiescence and because the appeal relied on a double ratio decidendi where one ground was itself inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 31 l. n. 203/82: An appeal for violation of Art. 112 c.p.c. is inadmissible if the unexamined exceptions are not specifically detailed in the appeal act, and a second ground of appeal is inadmissible if the first ground is inadmissible due to lack of interest in a case with a double ratio decidendi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19761-2019 proposto da: TROTTA ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - Oggetto Piccola colonia R.G.N.19761/2019 Cron.
Rep. Ud.16/01/2024 CC avverso la sentenza n. 595/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 838/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda proposta da Vece Angelina e Trotta Ernesto nei confronti dell’Inps per la costituzione di piccola colonia per l’anno 2013. Premesso che la prova del contratto di piccola colonia spettava alle parti private, riteneva la Corte che l’istruttoria orale non avesse dimostrato gli elementi costitutivi del contratto, poiché i testi non avevano saputo riferire per quante giornate fossesvolta l’attività lavorativa né come fossero ripartite le spese e a quanto ammontassero.
Inoltre, la Corte rilevava che nel caso di più fondi, l’insussistenza del requisito della idonea redditività dell’unità produttiva, necessario ai fini della colonia, andava rapportato al complesso dei fondi e non ad un solo di essi, mentre la concedente Vece aveva 25 terreni detenuti e non era in grado di gestirli da sola, sicché l’unità produttiva aveva una redditività tale da escludere la colonia in favore di altre forme imprenditoriali. Avverso la sentenza ricorre Trotta Ernesto per cinque motivi. L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE: Con iprimi tre motivi di ricorso, Trotta Ernesto deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 437 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato su eccezioni svolte in secondo grado e tese a contrastare l’appello dell’Inps; e in particolare:
a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello poiché conteneva conclusioni difformi da quelle rassegnate in primo grado;
b) l’eccezione in base alla quale Trotta e Vece si erano associati nella coltivazione dei fondi con il contratto di colonia, e senza che Vece avesse ceduto in sublocazione i terreni a Trotta;
c) l’eccezione di inammissibilità dell’appello poiché solo con esso per la prima volta l’Inps aveva svolto un’eccezione nuova attinente al grado di parentela tra Trotta e Vece e aveva propostoun diverso inquadramento di Trotta quale coadiutore di coltivatore diretto. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto l’Inps, con l’atto d’appello, aveva fatto acquiescenza alla valutazione probatoria compiuta dal primo giudice posta a base del riconoscimento della piccola colonia, cosicché la Corte non avrebbe potuto più riesaminare autonomamente l’esito istruttorio di primo grado.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.31 l. n.203/82 per avere la Corte riferito il requisito dell’insufficienza della redditività a tutti i fondi della concedente anziché al solo fondo oggetto del contratto associativo.I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Essi deducono la violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame di eccezioni asseritamente avanzate con la memoria di costituzione in appello, ma non riportano in modo specifico il contenuto di tale memoria onde dar conto dell’effettiva proposizione di tali eccezioni.
Per costante orientamento di questa Corte, il ricorso in cassazione per violazione dell’art.112 c.p.c. richiede, ai fini della sua ammissibilità, che le domande e le eccezioni asseritamente non esaminate siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto (Cass.6361/07, Cass.28072/21). Il quarto e quinto motivo vanno anch’essi esaminati congiuntamente,attesa la loro interdipendenza. La sentenza impugnata si basa su una doppia ratio decidendi(v. soprattutto punto 19 della motivazione): da un lato, la Corte ha escluso la prova in fatto del contratto di piccola colonia, poiché i testi non avevano saputo riferire per quante giornate venisse svolta l’attività lavorativa né come fossero ripartite le spese; dall’altro lato,la Corte ha respinto la domanda in diritto, ritenendo che mancasse il requisito della insufficiente redditività dell’unità produttiva, da rapportarsi al complesso dei fondi del concedente.
In caso di sentenza fondata su doppia ratio decidendi, l’infondatezza o l’inammissibilità del motivo che investe una delle argomentazioni, rende inammissibile per difetto di interesse il restante motivo, atteso che anche se dovesse risultare fondato, non potrebbe nondimeno giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta(Cass.12372/06). Ebbene, essendo inammissibile il quarto motivo che censura la prima ratio decidendi, diviene inammissibile per difetto d’interesse anche il quinto motivo che censura la seconda.
In particolare, il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando specificamente il contenuto dell’atto d’appello dell’Inps da cui emergerebbe la prestata acquiescenza alla valutazione istruttoria compiuta in sentenza dal primo giudice; ciò è tanto più vero in un caso come questo, dove la sentenza d’appello dà invece atto che l’appellante Inps si era doluto dell’insufficienza probatori