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Ordinanza — n. 3987/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, leaving first-instance rejection of agricultural worker status intact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3987/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Inps decision extinguished following the client's formal withdrawal. Mauro Luigi sought re-inscription in the agricultural workers list after Inps removed him due to lack of subordination in his cooperative role, but the appellate court upheld the finding of family collaboration. The supreme court ruled that since the plaintiff voluntarily abandoned the litigation, the lower court's rejection of his claim stands without further review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Upon withdrawal of the appeal, the judgment is declared extinguished and the first-instance decision remains in force.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings agricultural workers list labor subordination family collaboration Inps registration cooperative employment collaborazione professionale del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19630-2019 proposto da: MAURO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COLELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MACRI'; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - Oggetto Iscrizione elenco lavoratori agricoli R.G.N.19630/2019 Cron.

Rep. Ud.16/01/2024 CC avverso la sentenza n. 1502/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 749/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Mauro Luigi volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dopo che l’Inps, in seguito ad accertamento ispettivo, ne aveva disposto la cancellazione ritenendo che l’attività lavorativa non fosse a carattere subordinato, lavorando Mauro Luigi nella cooperativa CAM a r.l. di cui era socio fondatore, e di cui era amministratrice unica la moglie e in cui figurava quale altro socio il figlio.

Dopo aver dato atto del contenuto del verbale di accertamento dell’Inps e che la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro spettava a Mauro Luigi, la Corte d’appello precisava che l’istruttoria orale aveva confermato lo svolgimento di attività lavorativa ma non anche il requisito della subordinazione: i testi non avevano riferito che vi fossero direttive o controlli provenienti dalla cooperativa né che si dovesse osservare un determinato orario di lavoro. Concludeva nel senso di una prestazione lavorativa svolta in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà.

Avverso la sentenza ricorre Mauro Luigi per tre motivi.L’Inps resiste con controricorso. In seguito, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Stante la depositata rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese di lite sono compensate attes a la pe