Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3851/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses workers' appeal claiming vague CIGS re-entry criteria, ruling facts belong to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3851/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by a group of workers inadmissible against a lower court ruling that rejected their claim of illegitimate suspension under the extraordinary integration fund (CIGS). The workers argued the criteria for their re-entry were vague and lacked specificity, while the appellate court held that such detailed criteria must be proven by workers and that the initial communication need not specify exact return timelines. The supreme court dismissed the appeal because the workers' complaints amounted to a re-evaluation of facts and a new interpretation of evidence, which are exclusively reserved for the trial judges and cannot be challenged in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: Cassation courts cannot re-evaluate facts or evidence; they may only correct obvious errors in reasoning, meaning complaints about vague criteria for worker re-entry in suspension funds are inadmissible if they merely request a new factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary integration fund worker re-entry criteria cassation inadmissibility re-evaluation of facts labor suspension dispute vague criteria complaint CIGS suspension rules protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell
Art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 05/04/2023 n. 9367
in termini Cass. 05/04/2023 n. 9367 ed anche n.
Cass. 1378 del 2019
Cass. 6761 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18750-2022 proposto da: D'ADDIO ANDREA, ESPOSITO MASSIMO, FALCO ALFONSO, GROSSO FRANCESCO, GUARINO CARLO, LANFRANCO ANTONIO, LA RAGIONE LUCA, MADELLA FRANCO, MANGIONE ALFREDO, MANNA FRANCESCO, NACARLO CIRO, NOVIELLO PASQUALE, PANICO ANGELO, PELLECCHIA ARMANDO, PIACENTE SALVATORE, RUFFINO MARIA, RUSSO PASQUALE, SGAMMATO VINCENZO, SIESTO PASQUALE, SOLIMENO ANNA, VEZZI RICCARDO, VIGLIOTTI MICHELE, VITALE GENNARO, VITIELLO GIOVANNI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio degli avvocati FABIO CUTILI, ARCANGELO FELE, che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - Oggetto c.i.g.s. R.G.N.18750/2022 Cron.

Rep. Ud.25/10/2023 CC contro FCA ITALY S.P.A., già FIAT GROUP AUTOMOBILIES S.P.A., ora STELLANTIS EUROPE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE N.10, presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, MARIA TERESA SALIMBENI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2825/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2022 R.G.N. 1730/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da FCA Italy s.p.a., ha rigettato le domande di D’Addio Andrea ed altri lavoratori, in epigrafe indicati, che avevano chiesto e ottenuto la declaratoria di illegittimità della sospensione in c.i.g.s. disposta nel periodo 14.7.2014- 12.7.2015 e la condanna della società al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione dovuta e l’integrazione salariale percepita oltre agli accessori dovuti per legge. 1.1. Il giudice di appello -a differenza di quello di primo grado che aveva accolto la domanda affermando che la comunicazione di avvio della procedura era vaga sui criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere che neppure erano stati specificati, sanandoli, nel successivo accordo - ha ritenuto che la proroga della cassa integrazione straordinaria aveva interessato tutto il personale già sospeso e che era onere dei lavoratori dimostrare e prima ancora allegare che vi erano i presupposti previsti dall’accordo per farsi luogo a riprese giornaliere e/o settimanali dell’attività.

Ha escluso che nella comunicazione di apertura della cassa integrazione dovesse essere contenuta una puntuale indicazione delle modalità e dei tempi dirientro definitivo potendo i lavoratori dolersi solo del mancato rientro allo scadere o del mancato rispetto di criteri di buona fede e correttezza nel caso di tempistiche significativamente differenziate. Ha quindi accertato che nella specie con la comunicazione del 16.6.2014 erano state offerti elementi sufficienti a configurare i criteri di rientro connessi all’installazione di impianti di verniciatura e all’ampliamento dell’area travaso minuterie da accompagnare a formazione specifica del personale addetto il tutto nei dodici mesi di proroga.

Inoltre, ha accertato che nel successivo esame congiunto si erano concordate modalità di rientro prioritario per sessanta lavoratori entro la fine del mese di ottobre ed ha verificato che tali piani di rientro erano stati rispettati. Infine, ha sottolineato che non vi era questione di criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere poiché il ricorso era fondato sulla assoluta fungibilità di tutti gli addetti e sarebbe stato onere dei lavoratori allegare che essi dovevano essere posposti ad altri.

2. D’AddioAndrea, Esposito Massimo, Falco Alfonso, Grosso Francesco, Guarino Carlo, Lanfranco Antonio, La Ragione Luca, Madella Franco, Mangione Alfredo, Manna Francesco, Nacarlo Ciro, Noviello Pasquale, Panico Angelo, Pellecchia Armando, Piacente Salvatore, Ruffino Maria,Russo Pasquale, Sgammato Vincenzo, Siesto Pasquale, Solimeno Anna, Vezzi Riccardo, Vigliotti Michele, Vitale Gennaro, Vitiello Giovanni hanno proposto tempestivo ricorso affidato ad un motivo. FCA Italy s.p.a.,oggi Stellantis Europe s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa.

RITENUTO CHE 3. Il ricorso - con il quale è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge 23 luglio 2021 n. 223, dell’art. 1 comma 7 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dell’art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 164 del 1975 –è inammissibile. 3.1. Rileva infatti il Collegio che nella censura non è chiarito in quale violazione sarebbe incorsa la Corte di merito e viene piuttosto reiterato l’esame di questioni che sono state già analizzate dalla sentenza della Corte di merito. 3.2.

Va ricordato allora che ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario procedere non solo alla puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ma anche a specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. 17/06/2022, n. 19622 ed anche Cass.n. 635 del 2015, nn.19959 e 187 del 2014 e n. 18421 del 2009). 3.3.

I ricorrenti invece non chiariscono in quale passaggio della motivazione sarebbe individuabile la violazione delle norme richiamate nel motivo ed inoltre in che modo la Corte avrebbe finito per violare, o falsamente applicare, il precetto la cui violazione è denunciata. 3.4. Nella sostanza con la censura si propone una lettura diversa della complessa vicenda che aveva interessato la società, nell’ambito della quale vi era stata una proroga della c.i.g.s. collegata alla particolare complessità della riorganizzazione da gestire. 3.5. La Corte di merito ha accertato che la sospensione nel periodo di proroga era stata integrale e che gli appellanti non avevano neppure dedotto che si erano verificate le condizioni previste per la riammissione (richieste provenienti da stabilimenti clienti per farsi luogo, ai sensi dell’accordo a riprese giornaliere o settimanali di attività). 3.6.

Inoltre, il giudice di appello ha escluso che le modalità di rientro dovessero essere indicate già nella comunicazione di apertura ed ha accertato che solo al termine della c.i.g.s. il lavoratore avrebbe potuto dolersi della mancata riammissione. 3.7. Ha sottolineato poi che erano stati indicati i criteri della graduazione nella riammissione e che, dal canto loro, i lavoratori avrebbero dovuto quantomeno allegare, e non lo avevano fatto, la ragione per la quale dovevano essere preferiti ad altri.

4. Ritiene il Collegio che le censure mosse si risolvono in una rilettura dei fatti, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e che può essere eventualmente censurato solo nei limiti del vizio di motivazione nella specie neppure denunciato. 4.1. In sostanza sotto la rubrica del vizio di violazione di legge viene riproposta la denuncia di genericità del criterio stabilito per il “progressivo rientro dei lavoratori” criterio che la Corte territoriale ha accertato essere tutt’altro che generico perché chiaramente ancorato al termine del percorso formativo volto alla riqualificazione dei lavoratori. 4.2.

Come è noto, la valutazione di adeguatezza della specificazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione e delle modalità di rotazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo negli stretti limiti in cui è consentita al giudice di legittimità censurare la motivazione della sentenza. 4.3. Ed allora con la censura si pretende una nuova valutazione di merito rispetto quella già compiuta dalla Corte territoriale e la doglianza si risolve, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (cfr. in termini Cass. 05/04/2023 n. 9367 ed anche n. 1378 del 2019 e n. 6761 del 2020).

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell