Italian court dismisses appeal claiming worker inaction alone proves mutual termination of fixed-term contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the employment relationship ended by mutual consent. The appellant argued that mere inaction was insufficient to prove a clear intent to terminate without further factual circumstances. The court ruled that the 19-year gap between the contract's expiration and the lawsuit's filing constituted sufficient evidence of a definitive resolution of the contractual bond, falling within the realm of merit review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1372, 2727, 2729 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In fixed-term contracts, the court's assessment of whether a mutual will to terminate exists based on the lapse of time is a matter of merit, not subject to cassation review unless motivated vices are present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18418-2022 proposto da: LAURENDI ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO; -ricorrente - contro R.F.I. -RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto Contratto a tempo determinato - decadenza R.G.N.18418/2022 Cron. Rep.
Ud.25/10/2023 CC elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA PINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 467/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Messina ha confermato, seppur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da Rocco Laurendi nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. tesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità e delle retribuzioni maturate dalla sentenza al ripristino. 1.1.
Il giudice di appello ha ritenuto che il lavoratore non fosse decaduto dal potere di impugnare il contratto ma ha ritenuto che comunque il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso in quanto il rilevante lasso di tempo trascorso tra la scadenza del contratto di viaggio impugnato ( 2001) e la contestazione della nullità del termine, avvenuta con il ricorso giudiziale depositato solo nel 2020 senza che nel frattempo risultino essere stati conclusi ulteriori contratti, deponevano inequivocabilmente per la risoluzione del rapporto.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rocco Laurendi in base ad un unico motivo. Rete Ferroviaria Italiana ha resistito con tempestivo controricorso. RITENUTO CHE 3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che la mera inerzia del lavoratore non sarebbedi per sé sufficiente a far ritenere risolto per mutuo consenso il rapporto di lavoro atteso che all’inerzia si dov rebbero accompagnare ulteriori circostanze di fatto che, complessivamente apprezzate, denotino una chiara volontà di porre fine al rapporto.
4. Il ricorso non può essere accolto. 4.1. Rileva il Collegio che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente(cfr.
Cass. n. 29781 del 2017). 4.2. Orbene nel caso in esame la Corte di merito ha accertato che tra la conclusione del contratto e la sua impugnazione erano trascorsi ben diciannove anni senza che nel frattempo fossero intervenuti altri rapporti a termineed ha ritenuto tale lasso temporale talmente importante da essere sintomatico della volontà di risolvere definitivamente il rapporto anche eventualmente costituitosi a cagione di un termine illegittimamente apposto. 4.3.Si tratta di accertamento di merito in questa sede non più sindacabile se non nei limiti di un vizio di motivazione che nella specie neppure è denunciato.
5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p