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Decreto — n. 3697/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 3697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Trenord S.R.L., filed the appeal but remained silent regarding the proposed settlement, while the respondents, the Petroboni family, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondents.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural renunciation settlement proposal silence forty day deadline civil procedure code compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
971/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano o * o * o Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380- bis c.p
971/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano o * o * o Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12409/2023 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Morpurgo ( C.f.: MRPCDD69P01L378R) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Marco PETROBONI + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alba Civitelli (C.f.: CVTLCH72T41F205T), Valentina Civitelli (C.f.:CVTVNT71E47F205P) e Francesca Quadrio (C.f.:QDRFNC71M50F205F) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 971/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano o * o * o Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d