Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3638/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding medical residency pay, ruling EU directive not violated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3638/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal by a group of medical residents against the Italian government and the University of Ferrara. The lower court had dismissed claims that their residency contracts were subordinate employment relationships and that their pay violated EU directives. The Court upheld this decision, stating the existing scholarship system correctly implemented the relevant EU directive without requiring a new salary standard.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 d.lgs. n. 368/1999; Art. 6 d.lgs. n. 257/1991; The Italian scholarship system for medical residents prior to 2006 correctly implements the EU directive on medical training without violating the principle of adequate remuneration.

Parole chiave

Generato dall'IA
medical residency contracts EU directive implementation subordinate employment status scholarship adequacy Cassation dismissal responsabilità medica somministrazione di cure mediche accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 bis c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 288 TFEU
Art. 37, 41, 46 d.lgs. n. 368/1999
Art. 6 d.lgs. n. 257/1991
368/1999 e dell’art. 6 d.lgs.
Art. 39 d.lgs. n. 368/1999
28549/2023) cui i ricorrenti non oppongono ragioni idonee al suo superamento, orientamento per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs.
DPCM 7.3.2007
266/2005 e dal DPCM 7.3.2007 o, in via equitativa e comunque ai sensi dell’art.
l. n. 266/2005
257/1991) e la spettanza del trattamento economico e previdenziale qualeprevisto dalla l. n. 266/2005 e dal DPCM 7.3.2007 o, in via equitativa e comunque ai sensi dell’art.
d.lgs. n. 257/1991
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6894/2023
360 bisc.p.c., per essersi la Corte territoriale espressa in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 6894/2023;
Cass. n. 17619/2023
Cass. n. 17619/2023; Cass.
Cass. n. 28549/2023
17619/2023; Cass. n. 28549/2023) cui i ricorrenti non oppongono ragioni idonee al suo superamento, orientamento per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9626-2018 proposto da: BIANCHINI CHIARA, CAPONNETTO ANGELA, DELLI GATTI CHIARA, DENES STEFANO ANDREA, FARINA ASTRID ELSE, FIUMANA ELISA, GORINI BEATRICE, MASSARA ALFONSO, PERRONE MARIADA, RUSSO MONIA, SCHENA FABIO, SCHIVALOCCHI ROBERTA, TIEGHI RICCARDO, ZELANTE ANGELO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONETTA RIPA; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.9626/2018 Cron.

Rep. Ud.10/01/2024 CC UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1109/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/10/2017 R.G.N. 304/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza de l 17 ottobre 2017 , la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ferrara, rigettava la domanda proposta da Chiara Bianchini ed altri 13 nei confronti dell’Università degli Studi di Ferrara, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto, in via principale il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso per l’intero periodo del loro utilizzo in qualità di medici specializzandi (corsi successivi all’emanazione del d.lgs. n. 257/1991) e la spettanza del trattamento economico e previdenziale qualeprevisto dalla l. n. 266/2005 e dal DPCM 7.3.2007 o, in via equitativa e comunque ai sensi dell’art. 36 Cost e 2099 c.c., assumendo a parametro quello previsto per i dirigenti medici neoassunti dal S.S.N. dal CCNL per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, in subordine, l’accertamento a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale rappresentante dello Stato italiano, della debenza del risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo di attuazione della direttiva 93/16/CEE sulla base dei parametri di cui sopra ed in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto all’adeguamento della borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione ex art. 6d.lgs. n. 257/1991; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il tirocinio sub iudice non configurava, alla stregua della disciplina vigente ratione temporis, un rapporto di lavoro subordinato, che in base ai principi della materia quali desumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia, della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, vi è un difetto di autoapplicatività della direttiva in questione, atteso che la stessa si limitava a prescrivere una nozione di adeguatezza, che necessitava di essere concretamente individuata dal legislatore nazionale, che non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento degli aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1991, tanto più che l’adeguamento triennale dall’1.1.1994 tornava ad avere applicazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorr ono tutti gli originari istanti,affidando l’impugnazione a due motiv i , cui resistono, con controricorso,tutti gli intimati parti del giudizio di prime cure;

CONSIDERATO - che, con il primo motiv o , i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputano alla Corte territoriale di esser incorsa nel vizio di ultrapetizione per essersi pronunciata sulla domanda risarcitoria accolta in prime cure in difetto di impugnazione da parte delle Amministrazioni allora appellanti con conseguente passaggio in giudicato della statuizione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dell’Allegato 1 della Direttiva 93/16/CEE, degli artt. 37, 41 e 46 d.lgs. n. 368/1999 e dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, lamentanola non conformità a diritto della pronunzia di rigetto di tutte le domande formulate nell’atto introduttivo resa dalla Corte territoriale, sancendo la direttiva europea un principio di adeguatezza del trattamento riconosciuto ai medici specializzandi cui lo Stato italiano non ha dato corretta attuazione con conseguente diritto al risarcimento del danno da commisurarsi ai parametri invocati con l’atto introduttivo del giudizio; - che il primo motivo risulta infondato dovendo ritenersi essere stata devoluta alla Corte territoriale la questione principale attinente all’adeguatezza del trattamento riconosciuto agli specializzandi per aver le Amministrazioni impugnato la statuizione del primo giudice sotto il profilo della non autoapplicatività della direttiva europea posto a base del riconoscimento dell’equo indennizzo nella sentenza di primo grado; - che, di contro, il secondo motivo si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 360 bisc.p.c., per essersi la Corte territoriale espressa in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 6894/2023;

Cass. n. 17619/2023; Cass. n. 28549/2023) cui i ricorrenti non oppongono ragioni idonee al suo superamento, orientamento per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991 sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico, disciplina che ha correttamente attuato le precedenti discipline europee, rispetto alle quali la direttiva 19923/16/CEE nulla ha innovato, individuando nella borsa di studio e nell’importo dalla stessa previsto il trattamento economico adeguato come la trattativa consentiva non recando una definizione di retribuzione adeguata e non ponendo alcun criterio per la determinazione della stessa; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q