Cassation court dismisses appeal for lack of specific proof regarding legal standing and course details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Palmeri against the President of the Council of Ministers inadmissible. Palmeri argued that the lower court erred in rejecting his claim for salary differences based on a medical specialization course, citing the first instance judgment and expert report as proof of his legal standing. The court rejected these generic references, noting the absence of specific citations to the first instance judgment detailing the course enrollment, diploma acquisition, or subject matter, which were necessary to verify EU directive applicability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 324, 346 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to specifically identify the passages in the first instance judgment establishing the factual prerequisites for the claim, thereby preventing the court from verifying the existence of the constitutive facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 36358-2018 proposto da: PALMERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALMERI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO SIAGURA; -ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2011/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2017 R.G.N. 1006/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 3 novembre 2017, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.36358/2018 Cron. Rep. Ud.10/01/2024 CC Francesco Palmeri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive maturate per la corresponsione per l’intero periodo di frequenza del corso di specializzazione medica dall’1.11.1998 al 31.10.2002 della sola borsa di studio in luogo del trattamento economico spettante quale remunerazione adeguata in adempimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 76/82/CEE; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il Palmeri non avesse assolto l’onere di allegazione e prova in ordine al suo versare nella posizione giuridica legittimante la proposizione della domanda e così dei fatti posti a fondamento della stessa, non risultando dagli atti l’anno di iscrizione al corso di specializzazione, né il conseguimento del diploma di specializzazione né l’oggetto del corso, così da impedire di verificare se lo stesso rientrasse tra quelli riconosciuti dalla Comunità europea; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Palmeri, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato l’assenza in atti di allegazioni e prove attinenti alla posizione giuridica del ricorrente legittimante la proposta domanda, che assume ricavabili dalla sentenza di primo grado e dalla CTU espletata in quella fase del giudizio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., il ricorrente ribadisce la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo dell’aver la Corte territoriale disconosciuto la giuridica rilevanza della mancata contestazione nella memoria in appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio dall’odierno ricorrente; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’essersi pronunciata in ordine alla carenza di allegazione e prova della titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio in difetto di impugnazione sul punto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pertanto illegittimamente superando il giudicato formatosi a riguardo; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si appalesano inammissibiliper le seguenti concorrenti ragioni: il ricorrente, nell’affermare la ravvisabilità in atti delle allegazioni e prove attestanti la titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio, fa generico riferimento alla sentenza di primo grado, senza, tuttavia, indicare quali passi della stessa riflettano l’accertamento di quella titolarità; nella stessa carenza dell a necessaria specificazione il ricorrente cade allorché afferma quella titolarità desumibile dalla mancata contestazione degli elementi di fatto nella memoria in appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel contempo, peraltro, ammettendo il ricorrente che la stessa Presidenza, allora appellata, aveva ribadito l’eccezione di genericità delle ragioni di gravame, consente di desumerela devoluzione alla Corte territoriale del giudizio sul punto, con esclusione della formazione del giudicato, di cui, in ogni caso, in difetto di indicazione in ordine ai passi della sentenza di primo grado a tal fine rilevanti, deve dirsi mancante ogni specificazione; del resto la Corte territoriale doveva valutare innanzitutto l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il