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Ordinanza Interlocutoria — n. 3617/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification to the wrong State Attorney's Office, ordering case remitted.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3617/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Salvatore Mancuso's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision rejecting his claim for public employment remuneration. The lower court had ruled that Mancuso was not entitled to compensation for his medical specialization course started in 1981 because the State's obligation to transpose EU directives did not arise until January 1, 1983. The cassation appeal was rejected primarily because the notice of filing was incorrectly addressed to the District Attorney's Office in Genoa instead of the General State Attorney's Office in Rome, which represents State administrations in cassation proceedings. Consequently, the court ordered the case to be remitted for a new notification to the correct authority.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a cassation appeal is filed against a judgment involving State administrations, it must be notified to the General State Attorney's Office; failure to do so requires the case to be remitted for proper notification.

Parole chiave

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improper notification State Attorney General cassation procedure remittal for new role public employment remuneration sussidio per l'istruzione scolastica speciale perizia medica superata ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, o.i. n. 608/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27865-2019 proposto da: MANCUSO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 213, presso lo studio dell'avvocato MARCO PIETROBATTISTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO SOTTOCASA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA; -intimati - avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 889/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, rigettava la domanda proposta da Salvatore Mancuso nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27865/2019 Cron. Rep. Ud.10/01/2024 CC Studi di Genova, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante a percepire, conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un’adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985 con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento dell’equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova risultata completamente vittoriosa in primo grado, ammissibile, viceversa, l’appello proposto dal MIUR e lo stesso fondato nel merito, atteso che l’istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1981/1982, doveva ritenersi, in conformità ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, non aver diritto ad alcun indennizzo in quanto a quella data l’inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall’1.1.1983 alla trasposizione delle richiamate direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mancuso, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati MIUR e Università degli Studi di Genova non hanno svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme processuali imputa alla Corte territoriale di aver considerato distintamente la posizione processuale degli allora appellanti MIUR e Università degli Studi di Genova, che pur avevano proposto impugnazione con un unico atto, giungendo a ritenere a ritenere quell’atto al tempo stesso ammissibile per il Ministero ed inammissibile per l’Università; - che, con il secondo motivo, denunciando ancora genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia di rigetto della domanda del ricorrente su decisioni della Corte di Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982 (nello specifico il corso di specializzazione in radiodiagnostica era iniziato nell’a.a. 1981/1982 ed era proseguito fino al 1985); - che la notifica del ricorso per cassazione da parte del Mancuso è stata erroneamente indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova e non come dovuto all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex legele Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, o.i. n. 608/2015); - che in difetto di costituzione in questa sede delle indicate amministrazioni (invece legittimamente costituite e difese dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al MIUR e all’Università degli Studi di Genova presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alla parte il termine di 60 gg. d alla comunicazione d ella presente ordinan