Italian Supreme Court dismisses appeal regarding medical residency stipend increases for pre-2006 graduates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of claims for increased medical residency stipends. The applicants argued for a general solidarity obligation and cost-of-living adjustments, but the court confirmed that the 2006/2007 academic year cutoff strictly separates the application of the 1999 and 1991 regulations. Consequently, the court ruled that the disputed stipend increases do not apply to graduates enrolled before that date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 d.lgs. n. 368/1999; Art. 257/1991: The distinction between medical residency graduates enrolled before and after the 2006/2007 academic year is absolute, meaning the 1999 regulation's stipend increases do not apply to those enrolled prior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32892-2018 proposto da: ALBANESE PASQUALE, ARCERITO MARIA CONCETTA, ARRABITO GIOVANNI, BASILE GIUSEPPE, BASSO GIUSEPPA VITTORIA, BASSO GRAZIELLA, BELLISSIMA AGRIPPINO, BOEMI PATRIZIA MARIA, BONANNO FRANCA, CALABRESE MARIANGELA, CAMILLERI VALENTINA, CANCEMI ILENIA, CAPRINO MICELI ANNA, CATALANO RAFFAELLA, COCO MAURO ORAZIO, DI BARTOLO GIOVANNI LUCA, DI BENEDETTO ANNALISA, FAILLA FRANCESCO, FALLICO GIUSEPPE, FAVARA MILENA, FERRANTI LUCA, GERACI CONSUELO, INCOGNITO TIZIANA, LAISA PATRIZIA, LAURETTA DANIELA, LEUZZI ANDREA, LONGO ROSSELLA, MAGRO GAETANO, MANNANICI GIUSEPPE, MARGARONE FRANCESCO, MARRA ALESSIO ANTONIO, MICALEF RITA, MISTRETTA GRAZIELLA DOMENICA, MISTRETTA SALVATORE BRUNO, NUCIFORA CATERINA, OCCHIPINTI ALESSANDRO, PADIGLIONE FRANCESCA, PALUMBO MICHELE, PARLATO STEFANIA, PUZZO DANIELA, RACITI MARCO, RANNO CHRISTIAN, RAPISARDA LUCIA DANIELA, REALE MARROCCIA CLAUDIA, REITANO MARIA CHIARA, SALVO ROSALBA, SANFILIPPO FILIPPO, SANTONOCITO MARIA Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.32892/2018 Cron.
Rep. Ud.10/01/2024 CC MILENA, SAPIENZA DANILA, SAPORITO ERIK FLAVIO GIUSEPPE, SCARPELLO LINDA, SCIUTO FRANCESCO GUGLIELMO, SCIUTO ORNELLA, SCROPPO ENZO LEONARDO, SPOTO CONCETTA MARIA, TRIPODI VITTORIO, VACCARISI ENRICO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PINELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DENISE MARIA CARUSO, FRANCESCO CARONIA; -ricorrenti - contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO REINA; -controricorrente - nonchè contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 420/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/05/2018 R.G.N. 14/2016 e 21/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza dell’8 maggio 2018, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da Pasquale Albanese ed altri 56 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania, avente ad oggetto, in via principale, il riconoscimento in favore degli istanti, tutti medici iscritti ai corsi di specializzazione della facoltà di medicina presso l’Università degli Studi di Catanianel periodo antecedente il 2007, del diritto alle differenze retributive dovute ai sensi del DPCM 7.3.2007, in subordine, in applicazione anche retroattiva della normativa nazionale e sul presupposto della diretta applicabilità della normativa comunitaria in materia, il riconoscimento del diritto ad un’adeguata remunerazione ovvero al trattamento previsto per gli specializzandi a far tempo dall’ottobre 2006 e, in ulteriore subordine, l’accertamento della responsabilità dello Stato italiano per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia, con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il tirocinio sub iudice non configurava, alla stregua della disciplina vigente ratione temporis, un rapporto di lavoro subordinato, che in base ai principi della materia quali desumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia, della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, vi è un difetto di autoapplicatività della direttiva in questione, atteso che la stessa si limitava a prescrivere una nozione di adeguatezza, che necessitava di essere concretamente individuata dal legislatore nazionale, che non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento degli aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1991; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1, comma 33, l. n. 549/1995, 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996, 32, comma 12 , l. n. 449/1997, 22, l. n. 488/1999, 3, comma 36, l. n. 289/2002, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale a motivo del mancato riconoscimento dell’adeguamento della borsa di studio per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento dei minimi tabellari previsto dal CCNL per i medici neoassunti nell’ambito del SSN ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.lgs. n. 257/1991 in relazione agli artt. 234, 249 del Trattato CEE e dell’art. 13 della direttiva 76/82/CEE e 1, comma 1, della direttiva 93/16/CEE, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’impugnata sentenza per non aver riconosciuto a titolo di risarcimento del danno conseguente all’omesso o tardivo adempimento dell’obbligo discendente dalle richiamate direttive all’adeguata remunerazione dell’impiego degli specializzandi; - che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, d.lgs. n. 257/1991, 7, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1, comma 33, l. n. 549/1995, 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996, 32, comma 12, l. n. 449/1997, 22, l. n. 488/1999, 3, comma 36, l. n. 289/2002 è prospettata con riguardo al mancato riconoscimento dell’adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991; - che con il quarto motivo i ricorrent i deduc ono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. per aver la Corte territoriale disconosciuto l’assoggettamento dei diritti azionati alla prescrizione ordinaria decennale; - che con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., 39 d.lgs. n. 368/1999 e 6 commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 257/1991, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale il mancato riconoscimento del vincolo di solidarietà passiva in capo a tutte le Amministrazioni originariamente convenute; - che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. nonché del DM 55/14 è prospettata in relazione all’asserita fondatezza della domanda, con riferimento alla quale poi si censura la pronunziadella Corte territoriale di accoglimento dell’appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite in prime cure asserendo il carattere quantomeno non consolidato della giurisprudenza espressasi in senso contrario; - che, i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, per essersi la Corte territoriale pronunciata in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 35613/2023 e Cass. n. 20692/2023) per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica, pereffetto di ripetuti differimenti in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al citato d.lgs. n, 257/1991 ed altresì in conformità ad altro principio di diritto invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 20692/2023) secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici antecedenti al 2006/2007 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257/1991; - che parimenti inammissibili devono ritenersi il quarto ed il quinto motivo, presupponendo entrambi la configurabilità in astratto del diritto azionato in capo ai ricorrenti; - che inammissibile si rivela pure il sesto motivo sia nella parte in cui la contestazione dell’accollo delle spese di lite presupponeva il riconoscimento della fondatezza della domanda sia nella parte in cui censura la statuizione di riforma della compensazione delle spese disposta in primo grado, essendo insindacabile l’apprezzamento della Corte territoriale circa la corretta applicazione del criterio della soccombenza; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 in favore di ciascuna delle due parti costituite, oltre spese prenotate a debito per l’Amministrazione ed euro 200.00 per esborsi spese generali al 15% ed altri accessori di legge per l’Università. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell