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Ordinanza — n. 3548/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove receipt of notification via postal service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3548/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs failed to submit the required receipt notice proving delivery of the appeal to the public authority. Although the plaintiffs argued for contract performance and damages regarding a result fund, the court ruled that postal notification is incomplete without physical delivery proof. Consequently, the lack of this document precluded any review of the merits under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 149, ultimo comma, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the plaintiff fails to prove the receipt of the notification by the addressee, as postal dispatch alone does not constitute valid service.

Parole chiave

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inadmissibility postal notification receipt proof contradictory procedure civil procedure code appeal dismissal service of process rimborso dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 149, ultimo comma, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982
111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini,dando la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere ex art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., Sez.5, n.
art. 291 c.p
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 20778 del 21 luglio 2021
Cass., Sez. 6 - 2, n. 18361 del 12 luglio 2018
Cass., Sez. 5, n. 8641 del 28 marzo 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10385/2018 proposto da: Francesco Naccarato, Giampiero Cretella, Giuseppe Corapi, Maria Rosaria Vitale, Angelo Pomillo e Alessia Perricelli, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Formichella ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. Serenza Marzoli in Roma, via Circonvallazione Trionfale 34; -ricorrenti- contro ASP Cosenza; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1258/2017, pubblicata il 18 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Francesco Naccarato, Giampiero Cretella, Giuseppe Corapi, Maria Rosaria Vitale, Angelo Pomillo e Alessia Perricelli, dirigenti medici in servizio presso l’ASP Cosenza, hanno chiesto al Tribunale di Castrovillari di dichiarare l’inadempimento di quest’ultima P.A. al suo obbligo di attivare il fondo di risultato di cui all’art. 52 CCNL 8 giugno 2000, con riferimento sia alla determinazione dell’ammontare del fondo sia alla predeterminazione dei progetti e all’assegnazione della spesa e alla metodologia della negoziazione del budget.

Essi hanno domandato la condanna di controparte all’adempimento dell’obbligo contrattuale dal 1998 o dall’eventuale data di conferimento dei loro incarichi dirigenziali, oltre al risarcimento del danno patito, con riserva di quantificarlo in separata sede. Il Tribunale di Castrovillari, nel contraddittorio delle parti, ha accolto la domanda di risarcimento del danno dei ricorrenti. L’ASP Cosenza ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1258 del 2017, ha accolto. Francesco Naccarato, Giampiero Cretella, Giuseppe Corapi, Maria Rosaria Vitale, Angelo Pomillo e Alessia Perricelli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’ASP Cosenza è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Preliminarmente, si rileva che il ricorso è inammissibile. Infatti, dall’esame degli atti di causa, emerge che l’atto d’impugnazione è stato notificato a mezzo del servizio postale all’ASP Cosenza, che è rimasta intimata, e che i ricorrenti hanno omesso di depositare l’avviso di ricevimento.Per costante giurisprudenza, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone, nell’eventualità che l’intimato non abbia svolto attività difensiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio, senza possibilità di r innovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 5,n. 20778 del 21 luglio 2021 ;

Cass., Sez. 6 - 2 , n. 18361del 12 luglio 2018 ). In particolare, l’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso va dimostrato con la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini,dando la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere ex art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., Sez.5, n. 8641 del 28 marzo 2019) . 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese di lite,in assenza di attività difensiva di parte intimata. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -dichiara che sussistono i presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.Così deciso in Rom