Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement agreement ending the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the subject matter of the appeal dismissed following a verified settlement agreement. Rete Ferroviaria Italiana sought restitution of funds against Rocco Oreste, but the parties signed a conciliation record on June 15, 2023, terminating the controversy. Consequently, the court applied the rule that settlement extinguishes the need for further judicial proceedings and awarded no additional costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: A verified settlement agreement terminates the subject matter of the appeal, precluding further costs and rendering the judgment moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21960-2021 proposto da: R.F.I. -RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI n. 252, presso lo studio dell'avvocato BARBARA SILVAGNI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Oggetto Cessazione materia del contendere R.G.N.21960/2021 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC ROCCO ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio degli avvocati ALBERTO BUZZI, PATRIZIA PELLICCIONI che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 840/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2021 R.G.N. 1244/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di Rete Ferroviaria Italiana spa, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla società nei confronti di Rocco Oreste e volta ad ottenere la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza del tribunale di Castrovillari (n. 438/1999), poi riformata.
2. Avverso tale sentenza di Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Rocco Oreste ha resistito con controricorso.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:4. Preliminarmente, deve darsi atto dell’avvenuto deposito del verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra le parti il 15 giugno 2023.
5. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
6. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione dell