Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to comply with notification renewal order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to fulfill the court's order to renew the notification of the appeal. The appellant had previously filed a complaint regarding the denial of a severance allowance, arguing that her pre-role seniority should be recognized for pension purposes. The court rejected the appeal on procedural grounds, noting that the appellant did not provide proof of compliance with the notification renewal directive, rendering the appeal inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to comply with the court's order to renew the notification of the appeal, as no proof of fulfillment exists.
Parole chiave
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SPINELLI CLEMENTINA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Nisi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Anastasio II 79, presso lo studio dell’Avv. Daniela Spinaci -ricorrente – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MEF; -intimato – avverso la sentenza n. 1230/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 2.5.2017, N.R.G. 4021/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2023 dal Consigliere dott. Roberto Bellé. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da Clementina Spinelli avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo con la quale era stata rigettata la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di buonuscita anche tenendo conto del periodo 1962-1969 in cui la ricorrente aveva lavorato come copista dipendente “privato” del Conservatore (art. 23 L. 959/1962), poi inserita nei ruoli (art. 23 L. 959/1962), con previsione (art. 23 cit. comma 2) del diritto al mantenimento dell’anzianità ante ruolo “ai fini del trattamento economico e giuridico”; la Corte di merito affermava che il diritto alla retrodatazione economica e giuridica non comprendesse anche la iscrizione al Fondo di previdenza, necessaria per il riconoscimento delle quote di indennità rivendicate;
2. Clementina Spinelli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Ministero delle Finanze è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione e falsa applicazione della Legge n. 869 del 1954, dell’art. 23 della L. n. 959 del 1962, dell’art. 5 L. n. 789 del 1969, dell’art. 2 della L. n. 1613 del 1962 e degli artt. 1 e 6 d.p.r. n. 1034 del 1984; il secondo motivo adduce la nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –per omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 d.p.r. n. 1092 del 1973; il terzo motivo denuncia, infine , la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., co. 1;
2. come si è detto, il Ministero è rimasto intimato; all’adunanza camerale del 5.4.2023 si è disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, in quanto mancava in atti l’attestazione di conformità delle copie analogiche della notifica telematica al Ministero, rispetto agli originali informatici e di ciò e di quanto disposto si è dato avviso a cura della cancelleria in data 6.4.2023; la parte ricorrente non ha effettuato ulteriori depositi e dunque, oltre a non esservi ragioni per ritenere in ipotesi sanato il difetto originariamente riscontrato in ordine alla documentazione della notifica telematica, non vi è prova che si sia provveduto ad adempiere all’ordine di rinnovazione, il che è assorbente, comportando l’inammissibilità del ricorso (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625; Cass. 5 agosto 2004, n. 15062);
3. nulla sulle spese in quanto non vi è stata attività difensiva della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. C