Cassation Court dismisses appeal as opposition to tax roll extract lacks standing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal standing to oppose the tax roll extract. The appellant argued that the lower court failed to address objections regarding notification validity and rateation requests, but the Court held that direct opposition to the roll extract is only permitted under specific statutory exceptions. Since the appellant did not demonstrate any of the three narrowly defined scenarios allowing such an action, the claim was rejected as legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 4 bis d.P.R. n. 602/73; Art. 30, co. 14 d.l. n. 78/10: Direct opposition to a tax roll extract is inadmissible absent proof of specific statutory prejudice, such as impact on public procurement participation or debt collection verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26994-2021 proposto da: RIZZI ERMINIO LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrenti - Oggetto Opposizione estratto di ruolo R.G.N.26994/2021 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 865/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Erminio Luigi Rizzi avverso un estratto di ruolo emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) fondato su due avvisi di addebito emessi dall’Inps.
Riteneva la Corte, per quanto qui di rilievo, che le notifiche degli avvisi di addebito fossero valide; in particolare, il disconoscimento delle copie degli atti agli originali era generico; del resto, l’odierno ricorrente aveva avuto conoscenza degli avvisi, visto che aveva proposto istanza di rateazione; infine, la contestata violazione dell’art.25 d.lgs. n.46/99 era tardiva integrando opposizione agli atti esecutivi, e proposta oltre i 20 giorni dell’art.617 c.p.c. Avverso la sentenza ricorre Erminio Luigi Rizzi per quattro motivi, illustrati da memoria.AdER e Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. in quanto la Corte non aveva considerato l’espresso e tempestivo disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, per omessa pronuncia sul disconoscimento eccepito espressamente e tempestivamente ai sensi degli artt.214, 215 e 216 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.21 d.lgs. n.46/99 e 1988 c.c., in quanto l’istanza di rateazione non equivaleva a rinuncia e non poteva precludere la possibilità di far valere l’inesistenza delle notifiche.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omessa pronuncia ex art.112 c.p.c.,in quanto la Corte non aveva pronunciato sull’opposizione all’esecuzione svolta sin dal primo grado e fondata sull’inesistenza della notifica degli avvisi di addebito. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. Si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza d egli avvisi di addebito. L’art.12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:
a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, i motivi vanno dichiarati inammissibili mancando l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam