Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural deadlines and prescription exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Tiziana Paolini's appeal against a second-instance ruling that dismissed her opposition to an INPS tax notice. The lower court declared the opposition time-barred under specific procedural rules and inadmissible as a new prescription claim raised only in appeal. The supreme court upheld this decision, ruling that the first judge's ruling on the deadline was the decisive legal ground, not a mere supplementary opinion, and that the prescription argument failed to demonstrate a sentence nullity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 437, co. 2 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the complained-of procedural violation does not result in the nullity of the contested judgment, and a ruling declaring a claim time-barred constitutes the decisive ratio decidendi rather than an obiter dictum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9859-2021 proposto da: PAOLINI TIZIANA, in qualità di erede di PAOLINI OLINDO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA 21, presso lo studio dell'avvocato MARINA AGNOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato PILERIO SPADAFORA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - nonchè contro Oggetto Prescrizione contributi R.G.N.9859/2021 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 311/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 348/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione presentata da Paolini Tiziana avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps enotificata da Equitalia Sud s.p.a., cui è succeduta Agenzia delle Entrate –Riscossione, avente ad oggetto contributi dovuti in relazione al disconoscimento delle agevolazioni previste per le assunzioni di apprendisti.
Il debito era stato iscritto a ruolo, e ne era seguito il preavviso di iscrizione di ipoteca. Riteneva la Corte che l’appello fosse inammissibile nella parte in cui criticava la decisione del primo giudice la qualeaveva dichiarato la decadenza dall’opposizione per aver Paolini Tiziana presentato un’opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine decadenzialedi 20 giorni, e eccependo la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art.25 d.lgs. n.46/99.Secondo la Corte, il mezzo di gravame avrebbe dovuto essere quello del ricorso in cassazione dovendo considerarsi la qualificazione dell’opposizione fatta propria dal primo giudice.Aggiungeva poi la Corte che l’eccezione di prescrizione era nuova e inammissibile, siccome proposta per la prima volta in appello.
Avverso la sentenza ricorre Paolini Tiziana per due motivi, illustrati da memoria. Inps conferiva procura speciale ai difensori senza svolgere attività difensiva, mentre Agenzia delle Entrate- Riscossione rimaneva intimata. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Paolini Tiziana deduce violazione e falsa applicazione degli artt.615, 617, 618 e 618 bis c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che la qualificazione dell’opposizione operata dal primo giudice era solo apparente, poiché la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato tardiva l’opposizione, l’aveva comunque respinta nel merito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, nonostante la stessa sia rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Il primo motivo è infondato. Il fatto che il giudice di primo grado, dopo aver qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e aver dichiarato la decadenza dall’opposizione per sua tardività, abbia anche respinto la stessa nel merito, non implica che la prima affermazione sia apparente.
Al contrario, una volta pronunciata la decadenza dall’opposizione, da cui l’inammissibilità della stessa, il primo giudice si era spogliato della potestas iudicandi, e l’ulteriore pronuncia nel merito deve considerarsi svolta solo ad abundantiam (Cass. S.U. 3840/07, Cass.11675/20, Cass.29529/22). Non può perciò affermarsi che la decadenza per tardività dell’opposizione abbia costituito un mero obiter dictum, risultando al contrario l’unica rilevante ratio decidendi della pronuncia. Il secondo motivo è inammissibile. Sebbene rubricato come violazione di legge sostanziale (art.3, co.9 l. n.335/95), il motivo si duole nella sostanza della violazione di una norma processuale, quale è l’art.437, co.2 c.p.c., lamentando che il giudice avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di prescrizione, non potendola qualificare come nuova poiché avanzata per la prima volta solo in appello.
Tuttavia, la violazione di legge processuale rileva, ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., in quanto ne derivi una nullità della sentenza. Questa Corte,a sezioni unite, ha affermato che il ricorso per cassazione, pur potendo non invocare espressamente l’art.360, co.1, n.4 c.p.c.,è inammissibile ove non rechi esplicito riferimento alla nullità della sentenza (Cass. S.U. n.17931/13, Cass.24247/16). Il motivo di ricorso, al contrario, non deduce che dal mancato esame dell’eccezione sia derivata nullità della pronuncia, risultando così inammissibile.
Conclusivamente il ricorso va rigettato