Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for introducing new issues not addressed in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition to the debt notice. The appellants argued the opposition was an execution objection regarding the illegitimacy of the title due to a pending judicial challenge, rather than a notification defect. The court rejected this because the lower court's decision focused solely on the timeliness of the notification opposition, rendering the new argument extraneous and insufficiently substantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, co. 3 d.lgs. n. 46/99; The appeal is inadmissible when it introduces a new issue not considered by the lower court without specific reference to the prior act where the issue was raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14703-2019 proposto da: SACCHI BRUNO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di LA POLLAROLA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D'ONOFRIO 212, presso lo studio dell'avvocato ENZO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ARMOCIDA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -controricorrente - Oggetto Opposizione avviso di addebito R.G.N.14703/2019 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 3907/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 958/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione proposta da Bruno Sacchi, in proprio e quale legale rappresentante della società La Pollarola s.r.l., avverso un avviso di addebito, e conseguente fermo amministrativo, emesso dall’Inps e notificato dal concessionario Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Riteneva la Corte che l’opposizione fosse da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi avendo gli opponenti contestato la validità della notifica dell’avviso di addebito. Essa era poi tardiva in quanto proposta oltre 20 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, e oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo. Avverso la sentenza Bruno Sacchi e La Pollarola s.r.l. ricorrono per un motivo. L’Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, Bruno Sacchi e La Pollarola s.r.l. deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99. Contrariamente a quando affermato dalla Corte d’appello, l’opposizione sarebbeun’opposizione all’esecuzione, poiché non si era fatta valere la nullità della notifica dell’avviso di addebito ma la illegittimità del titolo esecutivo: l’avviso di addebito non poteva essere emesso stante l’impugnazione in sede giudiziale del verbale di accertamento dell’Inps. Il motivo è inammissibile.
Esso è estraneo alla ratio decidendi della sentenza, rispetto alla quale non viene mossa alcuna censura. Si argomenta che l’opposizione proposta non riguardava il vizio di notifica dell’avviso di addebito, bensì la sua illegittimità per essere stato impugnato il verbale di accertamento, ma non viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. Nella sostanza, il motivo introduce in modo inammissibile una questione nuova, niente affatto considerata dalla sentenza impugnata, senza indicare in modo specifico in quale atto dei precedenti gradi di merito si fosse introdotto il tema della illegittimità dell’avviso di addebito per precedente impugnazione del verbale di accertamento (v.
Cass.20694/18). L’inammissibilità sussiste ulteriormente per difetto di autosufficienza del ricorso che non riporta in modo specifico –ma si limita ad una generica affermazione – il contenuto dell’atto con cui sarebbe stato impugnato il verbale di accertamento dell’Inps. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccom