Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the association is jointly liable for the employee's unpaid social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Bologna Court of Appeal's decision, which had absolved the Arci association of liability for unpaid social security contributions. The INPS argued that the association was liable because the work was performed at its bar, while the association contended that the individual representative acted solely in her personal capacity. The court held that the association's liability under Article 38 of the Civil Code depends on whether the representative acted in the association's name and for its benefit, not on formal board resolutions or payment sources.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 c.c.; The association is jointly liable for social security contributions when the representative acts in its name and for its benefit, regardless of formal board resolutions or the source of funds used.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8488-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -ricorrenti - contro ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI DI GUARDA FERRARESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 12, presso lo studio dell'avvocato Oggetto Contributi previdenza R.G.N.8488/2019 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC FABIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA ROSSINI; -controricorrente - nonchè contro ORLANDINI ILENIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.); -intimati - avverso la sentenza n. 545/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/09/2018 R.G.N. 17/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione dell’Associazione Circolo Arci di Guarda Ferrarese avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato da Equitalia Centro s.p.a. (cui è succeduta Agenzia delle Entrate –Riscossione) e avente ad oggetto i contributi omessi relativamente alla dipendente Emanuela Polelli, chiamata a lavorare presso il bar dalla legale rappresentante dell’associazione Orlandini Ilenia.
Riteneva la Corte che il rapporto lavorativo non intercorresse con l’associazione, ai sensi dell’art.38 c.c., bensì con OrlandiniIlenia. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratorespeciale della Società di cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., per un motivo.L’Associazione Circolo Arci di Guarda Ferrarese resiste con controricorso, illustrato da memoria. Sono rimasti intimate Orlandini Ilenia e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.38 c.c. per non avere la Corte d’appello considerato che Orlandini Ilenia aveva assunto la lavoratrice in qualità di legale rappresentante dell’associazione, e che la prestazione lavorativa si era svolta presso il bar utilizzato dall’associazione. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza d’interesse, avanzata dalla controricorrente. Poiché la Corte d’appello ha dichiarato assorbito l’esame della ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di primo grado, Inps non era tenuto a proporre un motivo di ricorso ex art.360 c.p.c. sulla questione assorbita, che può di nuovo essere riproposta in sede di giudizio di rinvio ex art.346 c.p.c.
Tanto premesso, il motivo è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che, riguardo all’attività negoziale –nel caso di specie la conclusione di un contratto di lavoro subordinato –la responsabilità dell’associazione e quella, solidale, dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, poggia non sulla titolarità formale del potere rappresentativo dell’associazione, bensì sulla natura dell’attività concretamente svolta e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi (Cass.18188/14, Cass.8752/17, Cass.14465/20).
Occorre del resto che il soggetto agisca in nome dell’associazione, spendendone la ragione sociale e attuando con l’attività negoziale lo scopo dell’associazione (Cass.16221/18). La Corte d’appello non si è attenuta a tali principi, avendo motivato l’esclusione del debito in capo all’associazione sulla base di argomenti inconferenti, così non operando unacorretta sussunzione della fattispecie concreta entro la fattispecie normativa dell’art.38 c.c. La Corte innanzitutto non ha considerato se Orlandini Ilenia, chiamando a lavorare Polelli Emanuela, non abbia speso, anche per fatti concludenti, il nome dell’associazione.
Nemmeno ha considerato la Corte se la proposta di un rapporto di lavoro da svolgersi come addetta al bar dell’associazione, frequentato dai soci, sia attività negoziale che non rientri nel perseguimento dello scopo dell’associazione, di talché debba escludersi che Orlandini abbia agito per conto e nell’interesse dell’associazione. La Corte ha invece motivato sul fatto che:
a) mancava qualsiasi delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione circa la chiamata e la cessazione del rapporto con la lavoratrice; dato irrilevante, poiché, ai sensi dell’art.38 c.c., l’associazione risponde anche in assenza di atti decisionali assunti dai proprio organi gestorii, ma per atti posti in essere da chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione, quand’anche privo di ruoli gestorii;
b) l’associazione non aveva mai utilizzato somme proprie per retribuire la lavoratrice; dato anch’esso irrilevante, poiché ciò può dipendere da un inadempimento dell’associazione, la quale ad esempio riteneva di non essere obbligata ai sensi dell’art.38 c.c.; nemmeno è stato accertato che la lavoratrice fu pagatada Orlandini Ilenia con risorse proprie;
c) Orlandini avrebbe ricevuto la notifica di cartelle esattoriali per il debito scaturito dalla posizione Polelli; dato ancora una volta irrilevante, poiché l’art.38 c.c. afferma la responsabilità non solo dell’associazione ma, in solido, anche di chi ha agito in nome e per conto della stessa, non essendo perciò esclusa la presenza di titoli esecutivi verso soggetti diversi (Orlandini e ARCI) per lo stesso debito. Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appel