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Ordinanza — n. 3387/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3387/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3387/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 317/2021 del 9 novembre 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellato SALVATORE GERARDO ARCARESE, ha accolto il gravame proposto dall’ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA avverso la sentenza n. 201/2019 del Tribunale di Caltanissetta - la quale, in parziale accoglimento della domanda dello stesso SALVATORE GERARDO ARCARESE, aveva accertato il diritto dell’appellato – già dipendente del Corpo Forestale dello Stato e transitato al Corpo Forestale della Regione Sicilia – ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3387/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La presenza di orientamenti contrastanti nell’ambito della giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti siciliane – evidenziata dalle parti nei rispettivi atti –vale a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

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mutamento di categoria o di quadro posizioni amministrative del funzionario classificazione del posto avanzamento di scatto trasferimento disciplinare quadro delle qualifiche
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4931/2022R.G. proposto da: ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante, pro temporee domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro SALVATORE GERARDO ARCARESE, rappresentato e difeso dall’avvocato DUCA ALESSANDRO, con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia; –controricorrente – Oggetto: Dipendenti Corpo Forestale dello Stato – Transito Corpo Forestale Regionale – Inquadramento -Criteri R.G.N. 4931/2022 Ud. 24/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 317/2021 depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 317/2021 del 9 novembre 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellato SALVATORE GERARDO ARCARESE, ha accolto il gravame proposto dall’ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA avverso la sentenza n. 201/2019 del Tribunale di Caltanissetta - la quale, in parziale accoglimento della domanda dello stesso SALVATORE GERARDO ARCARESE, aveva accertato il diritto dell’appellato – già dipendente del Corpo Forestale dello Stato e transitato al Corpo Forestale della Regione Sicilia – ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007.

2. Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Catania, aveva dedotto di essere stato assunto dal Corpo Forestale dello Stato acquisendo acquisito la qualifica di Agente Scelto (V Qualifica Funzionale, 5o livello retributivo), e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento, nonostante formale diffida, solo nel 2007, venendo inquadrato con la qualifica di Agente Scelto Forestale –Categoria B – Posizione economica 2. Aveva quindi lamentato l’erroneità di tale inquadramento in quanto inserito in categoria non corrispondente a quella di provenienza e non Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 3 di 9 congrua rispetto alle mansioni, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nel livello C5 o, in subordine, C1.

3. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, accertando il diritto di SALVATORE GERARDO ARCARESE ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007.

4. Proposto appello da parte dell’ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, la Corte d’appello ha disatteso il gravame, osservando che, ai fini dell’inquadramento dall’appellato, non potevano trovare applicazione la L.R. Sicilia n. 4/2007ed il decreto presidenziale del 20 aprile 2007, in quanto adottati due anni dopo l’emanazione del D.M. 5 luglio 2005, il quale aveva previsto che il personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia assumesse la qualifica corrispondente all’ordinamento vigente, e cioè quello stabilito dal D.P. Reg. n. 10/2001, il cui art. 13, a propria volta, equiparava le mansioni di cui alla ex 5° qualifica funzionale alle Categorie C5 e C6, in relazione all’anzianitàdi servizio.

La Corte territoriale, infatti, ha escluso che l’esercizio dell’opzione di cui alla L. n. 36/2004 potesse essere avvenuto in una situazione di indeterminatezza dell’inquadramento, affermando che il successivo intervento di cui all’art. 10, comma 9, L.R. 9/2006 aveva reso “attuale il diritto di transito stesso, ma, in ogni caso, con la qualifica professionale “corrispondente all’ordinamento vigente”“ di cui, appunto, al D.P. Reg. n. 10/2001, con conseguente inquadramento della figura della Guardia Scelta Forestale nei livelli C5 o C6 in dipendenza del titolo di studio e dell’anzianità.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA. Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 4 di 9 Resiste con controricorso SALVATORE GERARDO ARCARESE.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L.R. Sicilia n. 36/2004; 13, d.P.R.S. n. 10/2001; 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006; 1, commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 4/2007; 36 e 144 d.P.R.S. 20 aprile 2007. Argomenta parte ricorrente che il diritto del ricorrente al transito nel Corpo Forestale della Regione Sicilia si è venuto a perfezionare solo con il d.P.R.S. 20 aprile 2007, che ha completato la procedura necessaria per attuare il transito stesso. Conseguentemente, ai fini del corretto inquadramento, dovevano trovare applicazione non le previsioni del D.P. Reg. n. 10/2001, bensì la specifica disciplina dettata, appunto, dal d.P.R.S. 20 aprile 2007, il quale contempla una tabella analitica di equiparazione, dalla quale emerge la correttezza dell’inquadramento di SALVATORE GERARDO ARCARESE come B2.

2. Il ricorso è infondato. Appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, exart. 118 disp. att. c.p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che: Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 5 di 9 − la L. n. 36/2004 ha previsto, a ll’art. 4, comma 7, che e ntro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali - e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione -nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio , rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);

− la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, tuttavia facendo salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”;

− al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana si applicavano l’art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 6 di 9 della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A,B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;

− solo successivamente , con la L.R. n. 4 / 2007 la Regione Sicilia, venivano istituiti per il personale non direttivo del Corpo Forestale Regionale i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. L gs. n. 201/1995 , procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; − con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione delle posizioni all’interno delle categorie, fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del Corpo Forestale Regionale e quelle del Corpo Forestale dello Stato;

− tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito exart. 4, comma 7, L. n. 36/ 2004, sia alla data di emanazione della L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del Corpo Forestale Regionale e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale- che la Regione Siciliana aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze - non potesse che avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dove ssero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non Sez.

S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 7 di 9 condiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; − conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5,L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizionirichieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce – pag. 2 – che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale).

Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ai sensi della L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all’epoca vigente eda prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5,L.R. Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 8 di 9 n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio.

A tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta della disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta. Per contro, il motivo di ricorso viene ad invocare proprio tale ultima disciplina, ulteriormente argomentando nel senso della non immediata applicazione dei principi di cui alla L. n. 36/2004, giungendo a conclusioni radicalmente difformi a quelle cui questa Corte è ormai pervenuta sulla scorta dei precedenti già citati. 3.Il ricorso deve quindi essere respinto.

La presenza di orientamenti contrastanti nell’ambito della giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti siciliane – evidenziata dalle parti nei rispettivi atti –vale a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S4/L- R.G. 4931/2022 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 9 di 9 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorsoe compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delric