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Ordinanza — n. 3342/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee's career progression claim, ruling personnel from ETI were never part of MEF organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3342/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Ministry of Economy and Finance's appeal against a lower court ruling that granted career progression to a former Monopoly employee. The Ministry argued that such personnel were excluded from the selection process by specific regulations, while the employee claimed eligibility based on tenure and role requirements. The court ruled that because the personnel were never formally integrated into the Ministry's organization, they could not access the career progression reserved for current MEF staff.

Regesto Legislator

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Art. 9 comma 25 d.l. n. 78/2010; DPCM 27.7.2010: Personnel transferred from other public entities to the Ministry of Economy and Finance are excluded from career progression procedures if they were never formally integrated into the Ministry's organizational structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment law career progression administrative transfer organizational integration selection procedures public administration civil service avanzamento di scatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 comma 25 d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010
Art. 1 comma 4 e 4 d.lgs. n. 283/1998
DPCM 27.7.2010
283/1998, del DPCM 27.7.2010 e dell’art.
Art. 5 comma 10 DM 28.12.2000
Art. 369 c.p.c.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30390/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15982-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrente - contro SICA POMPEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 1596/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.15982/2018 Cron. Rep. Ud.12/01/2024 CC RILEVATO -che, con sentenza del 21 marzo 2018, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da Pompeo Sica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la declaratoria a motivo dell’essere l’istante, già dipendente dell’Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato, distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, ricollocato presso il MEF con inquadramento successivo in un ruolo temporaneo ad esaurimento, nel ruolo speciale e da ultimo nel ruolo unico del personale istituito nel 2009; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto avere l’istante diritto alla valutazione della propria posizione ai fini della progressione economica, risultando quella, a tenore del relativo bando, riservata al personale dipendente dal MEF in servizio alla data di scadenza del bando (22.12.2010) che alla data dell’1.1.2010 una anzianità di almeno due anni, anche se in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altra amministrazione ed avendo l’istante maturato tanto il requisito dell’appartenenza al ruolo del MEF quanto quello della permanenza biennale nella fascia F3 dell’Area II, circostanza questa solo genericamente contestata dalMEF; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Sica;

CONSIDERATO -che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, 1, comma 4 e 4 d.lgs. n. 283/1998, del DPCM 27.7.2010 e dell’art. 5, comma 10, DM 28.12.2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, atteso che il quadro normativo delineato dalle norme invocate ed in particolare il DPCM del 27.7.2010 smentirebbe l’essere stato il personale proveniente dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani posto alle dipendenze del Ministero in questione e, comunque, sicché il richiamo dallo stesso bando operato al predetto DPCM sancirebbe l’esclusione dalla procedura del predetto personale; -che preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso del MEF sollevata, con il proprio controricorso, dal Sica ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in relazione al mancato tempestivo deposito della copia notificata della sentenza impugnata, risultando la notifica nella disponibilità del giudice in quanto effettuata in forma cartacea e depositata in via telematica corredata di attestazione di conformità; -che, venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, è a dirsi come lo stesso si riveli meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento in prevalenza accolto nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo Cass. n. 30390/2022) per il quale, tenuto conto del richiamo contenuto nel bando al DPCM 27.7.2010 recante la rideterminazione del contingente di personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’accordo sindacale circa la progressione di carriera nell’ambito del MEF, deve ritenersi che il personale ammesso alle procedure selettive per il passaggio di fascia all’interno della medesima area, deve appartenere al ruolo MEF, con esclusione dunque del personale proveniente dall’ETI, che risultava inserito inizialmente solo in via provvisoria e ad esaurimento, poi in una sezione speciale del ruolo dell’Amministrazione finanziaria ed, all’atto dell’approvazione, con il DM 27.3.2009, del ruolo unico dei dipendenti del MEF, individuato e classificato a parte in una sezione ad esso dedicata, così da legittimare la lettura del quadro normativo per cui quel personale non è mai stato inserito nell’organizzazione del MEF e non ha mai prestato servizio presso le sue strutture intrattenendo con il Ministero un vincolo limitato alla gestione contabile ed amministrativa in vista della ricollocazione finalizzata al rientro a domanda nella pubblica amministrazione tra cui il ricorrente stabilizzato dall’1.1.2011 nei ruoli del Ministero della Giustizia, come dal medesimo dichiarato; -che, pertanto, il ricorso va accolto e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio e con compensazione delle spese dei due gradi di merito ed altresì del presente giudizio di legittimità tenuto conto delle oscillazioni ravvisabili nella giurisprudenza di questa Corte;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo, disponendo per la compensazione delle spese dei due grad