Cassation court dismisses appeal as opposition to tax roll extract lacks legal interest under new statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest in challenging the tax roll extract. The appellant argued that the lower court erred in deeming the disavowal of documents untimely, but the court found no specific prejudice justifying direct litigation. Consequently, the opposition was rejected because the new statute limits such actions to specific scenarios not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 4 bis d.P.R. n. 602/73; Art. 80, co. 4 D.Lgs. 50/2016: Opposition to a tax roll extract is inadmissible absent proof of specific prejudice regarding public procurement participation, public debt collection, or loss of administrative benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26672-2021 proposto da: FANTI MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - Oggetto Opposizione estratto di ruolo R.G.N.26672/2021 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2021 R.G.N. 936/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Fanti Marco avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e riportati in estratti di ruolo emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).
Riteneva la Corte, per quanto qui di rilievo, che le notifiche delle cartelle e degli avvisi fossero valide; in particolare, il disconoscimento delle copie degli atti agli originali era generico, mentre nessun altro disconoscimento era stato effettuato tempestivamente. Avverso la sentenza ricorre Fanti Marco per due motivi, illustrati da memoria. AdER è rimasta intimata mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare tardivo il disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., invece tempestivo, senza che le altre parti avessero mai eccepito la tardività.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza violazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. Sulla base della tempestività del disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sul procedimento di verificazione. I motivi essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. Risulta dalla sentenza e dal ricorso che l’azione di primo grado nacque come impugnativa dell’estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza di avvisi di addebito non notificati.
L’art.12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – invalidamente notificata“n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:
a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, i motivi vanno dichiarati inammissibili mancando l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate verso l’Inps attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.Nulla sulle spese nei rapporti con AdER che è rimasta intimata
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte