Italian Supreme Court dismisses appeal as opposition to tax roll is inadmissible without specific statutory interest grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a specific legal interest to challenge the tax roll extract. The appellant argued procedural nullities regarding notification and interruption of prescription, but the court found no standing under the relevant public procurement regulations. Consequently, the appeal was rejected for lack of admissibility due to the absence of the required statutory conditions for direct judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 4 bis d.P.R. n. 602/73; Art. 30, co. 14 d.l. n. 78/10: Opposition to a tax roll extract is inadmissible unless the debtor proves specific prejudice regarding public procurement participation, debt collection, or loss of administrative benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25302-2021 proposto da: BERTO LORENA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Opposizione estratto di ruolo R.G.N.25302/2021 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - nonchè contro S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 314/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 632/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto in parte l’opposizione proposta da Lorena Berto avverso cartelle esattoriali e avvisi di addebito emessi dall’Inps e riportati in estratti di ruolo emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Riteneva la Corte, per quanto qui di rilievo, che le notifiche delle cartelle e degli avvisi fossero valide; in particolare, il disconoscimento delle copie degli atti agli originali era generico; la notifica era avvenuta ai sensi dell’art.26 d.P.R. n.602/73, ovvero direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, sì che, in caso di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario, non occorreva l’invio di raccomandata informativa.Avverso la sentenza ricorre Berto Lorena per sette motivi, illustrati da memoria.
AdER e Inps resistono con controricorso , mentre è rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a. CONSIDERATO CHE Con i primi due motivi di ricorso, si deduce nullità della sentenza e violazione della l. n.890/82 per avere la Corte d’appello ritenute perfezionate le notifiche, quando invece esse erano avvenute a mezzo posta senza produzione di ricevuta di spedizione e di raccomandata informativa. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per avere la Corte ritenuto notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonostante la notifica non si sia mai perfezionata, e quindi non si sia avuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Con il quarto, quinto e sesto motivo si deduce nullità della sentenzae violazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. Si sostiene che in primo grado fu negato il disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., che fu riproposto in secondo grado, e la Corte d’appello non avrebbe considerato tale disconoscimento, ma solo il diverso disconoscimento della copia degli atti al loro originale. Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. non avendo considerato l a C orte che l’impugnazione dell’estratto di ruolo cui sono sottese le cartelle e gli avvisi di addebito è sempre ammissibile.Il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione.
Emerge dal ricorso, sia dalla narrativa che dal settimo motivo, che l’azione di primo grado nacque come impugnativa dell’estratto di ruolo dallacui presa visione la ricorrente venne a conoscenza di cartelle esattoriali e avvisi di addebito mai notificati. La stessa sentenza parla di opposizione ai ruoli sottesi alle cartelle e avvisi di addebito. L’art.12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:
a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, i motivi vanno dichiarati inammissibili mancando l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo. Il terzo motivo è inammissibile per novità della questione. Con esso si deduce l’inesistenza della notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui la sentenza non fa cenno, menzionando solo cartelle esattoriali e avvisi di addebito.
Del resto, lo stesso ricorso, riportando lo svolgimento dei fatti processuali, afferma che in primo grado furono impugnatil’estratto di ruolo nonché le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito in esso incorporati. Trattandosi di questione nuova, essa risulta inammissibile (Cass.23675/13, Cass.20694/18). Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e delle citat e sentenz e di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti process