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Ordinanza — n. 3264/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming 30-day reinstatement deadline is invalid if employer sets shorter term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3264/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gaetano Rispoli's appeal against a lower court ruling that confirmed an employer's liability for wrongful dismissal. Rispoli argued the employer's invitation to return work within 30 days was null because it violated the mandatory 30-day statutory period. The court held that while the law grants a 30-day window for the employee to decide, an employer may set a shorter deadline without rendering the invitation null, provided the employee ultimately fails to return by the statutory 30-day mark.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 5, legge n. 300/1970; The employer's invitation to reinstate the employee does not require a minimum 30-day period to be valid, and a shorter deadline does not automatically nullify the communication, as the statutory 30-day window applies to the employee's decision-making process rather than the employer's setting of the deadline.

Parole chiave

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wrongful dismissal reinstatement invitation statutory deadline nullity of invitation labor contract termination spatium deliberandi Art. 18 Law 300/1970 restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 5, legge n. 300/1970
3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge n.
Art. 1367 c.c.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art.
art. 18 legge n. 300/1970
3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge n.
art. 1367 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6494/1991
Cass. n. 26519/2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36856-2019 proposto da: RISPOLI GAETANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ROMANO, ELISA NICOLETTA BERGONZINI; - ricorrente - contro SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA INNARO; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTO – NULLITA’ – INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO – TERMINE INFERIORE A 30 GIORNI – CONSEGUENZE R.G.N. 36856/2019 Cron.

Rep. Ud. 15/11/2023 CC avverso la sentenza n. 474/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 703/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da Gaetano Rispoli avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva revocato il decreto n. 521/15 del medesimo Tribunale recante ingiunzione all’ex-datrice di lavoro s.r.l. Spiaggiari Espurghi di pagar e la somma di € 116.305,75 a titolo di risarcimento del danno da licenziamento intimato in data 1.8.2007 e dichiarato illegittimo con precedente sentenza n. 154 del 20.5.2014; 2.per quanto qui rileva, la Corte distrettuale, richiamati i fatti, i conteggi e i pagamenti in corso di causa a base della sentenza di primo grado, ha confermato la statuizione di condanna della società al pagamento della residua somma lorda di € 9.052,79, oltre accessori; 3.per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con un unico motivo, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per avere la Corte territoriale ritenuto risolto il rapporto di lavoro per la mancata ripresa del servizio del lavoratore entro i 30 giorni dall’invito datoriale, affermando la nullità di detto invito contenente un termine inferiore a quello legale (30 giorni) per la ripresa del servizio; 2.il motivo non è fondato; 3.la questione rimasta controversa in questa sede riguarda gli effetti giuridici della missiva del datore di lavoro, datata 2.10.2014, pervenuta all’indirizzo del lavoratore in data 8.10.2014, contenente invito al lavoratore a riprendere immediatamente servizio, presentandosi nei locali della società in Correggio alle ore 8.30 del giorno 10.10.2014 in ottemperanza della citata sentenza n.154/14 del Tribunale di Reggio Emilia, con avviso che in caso di mancata presentazione nella data indicata senza giustificato motivo “il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente risolto”; 4.la norma di cui all’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970 nel testo applicabile ratione temporis al caso in esame, stabiliva:

“ 5.ad avviso del ricorrente, la norma andrebbe interpretata nel senso che, poiché nella missiva datoriale era indicato un termine inferiore a 30 giorni, l’invito sarebbe integralmente nullo e spetterebbe il pagamento delle retribuzioni a titolo di risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo sino alla richiesta in monitorio (20.11.2015); 6.tale interpretazione non è condivisibile, come già rilevato in entrambi i gradi di merito, che hanno limitato il dovere datoriale di risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo mediante il pagamento della retribuzione globale di fatto sino al 7.11.2014, ossia 30 giorni dopo il pervenimento all'indirizzo del destinatario dell'invito a riprendere servizio; 7.nella sentenza gravata si è osservato che la norma in questione, prevedendo che, nell'ipotesi in cui non sia stato esercitato tempestivamente il diritto di opzione ovvero il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dal ricevimento del formale invito del datore di lavoro, il rapporto si intende risolto di diritto, non impone al datore di lavoro di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio, ma si limita a stabilire che la produzione dell'effetto della risoluzione di diritto del rapporto è fissata al trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'invito ove il lavoratore, come nel caso di specie, non abbia esercitato il diritto di opzione; ciò significa che il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data anteriore allo scadere dei 30 giorni, ma, in tal caso, il rapporto di lavoro sarà risolto di dirittosolo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, rimanendo sino a tale termine dovuta la retribuzione; 8.nella fattispecie concreta non risulta alcuna risposta del lavoratore all'invito a riprendere servizio, né per esercitare l'opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra, né per giustificare una eventuale ricezione tardiva o un rientro posticipato rispetto alla data fissata da parte datoriale, anche per eventualmente utilizzare appieno lo spatium deliberandiconsentito dalla legge; 9.in tale contesto, l’interpretazione della Corte di merito è coerente con l’assenza di qualsiasi previsione espressa di nullità del termine inferiore a 30 giorni per riprendere servizio eventualmente fissato dal datore di lavoro e sul collegamento di tale termine esclusivamente all'effetto di risoluzione del rapporto di lavoro( in assenza di esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegra o di ripresa del servizio); la ragione di tale interpretazione sistematica va rinvenuta nell’esigenza di evitare situazioni di prolungata incertezza o di cd. stallo, e anche (quanto all’interpretazione del contenuto della missiva datoriale) nel principio di conservazione del contratto (e quindi degli atti unilaterali recettizi) di cui all'art. 1367 c.c.; 10.la suddetta interpretazione è altresì corroborata dal risalente, ma non superato, precedente di legittimità citato nella sentenza gravata, secondo cui il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio è stabilito nell'interesse del lavoratore illegittimamente licenziato, al quale la legge concede un congruo spatium deliberandi per consentirgli di adottare con la necessaria ponderazione le proprie determinazioni, con la conseguenza che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, pur in mancanza della prestazione lavorativa, la retribuzione per il periodo compreso fra la data della sentenza che ordina la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e quella dell'effettiva ottemperanza all'ordine giudiziario viene meno non già il giorno del ricevimento dell'invito da parte del lavoratore, bensì allo scadere del trentesimo giorno successivo, solo in quest'ultima data verificandosi l'effetto (risoluzione del rapporto di lavoro) previsto dalla legge per il caso che il lavoratore non aderisca all'invito (Cass. n. 6494/1991), tenuto conto che la comunicazione del datore di lavoro al lavoratore deve integrare un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie, senza però richiedere forme solenni (cfr.

Cass. n. 26519/2013); 11.il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza; 12.parte ricorrente è, inoltre, tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato